Barcola, turista dorme su amaca in pineta: 300 euro di multa

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 Luglio 2019 - 10:17 OLTRE 6 MESI FA
barcola turista multato perché dormiva su amaca in pineta

Un uomo si riposa su una amaca (foto da archivio ANSA)

TRIESTE – È stato multato dalla Polizia locale per 300 euro perché dormiva su un’amaca nella pineta di Barcola, luogo cult dei triestini per andare al mare. A richiesta degli operatori – riporta il Gazzettino – l’uomo ha mostrato i documenti d’identità: si trattava di un 52enne austriaco in vacanza in Italia.

L’uomo è stato sanzionato nel pomeriggio di mercoledì, 17 luglio, per la violazione all’art. 36 del Regolamento del Verde Pubblico (negli spazi a verde di cui è vietato “appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere) con una multa pari a 300 euro. Aveva appeso l’amaca tra due alberi all’altezza del Secondo e Terzo Topolino della pineta.

Immediata la protesta: domani, sabato, 20 luglio, flash mob in pineta dal titolo “Amache libere”. La protesta è sorta dopo il montare di critiche sui social network, con centinaia di messaggi, a seguito del diffondersi della notizia. (fonte ANSA)

Cosa dice l’art. 36 del Regolamento sul verde del Comune di Trieste

Divieti negli spazi verdi pubblici 
Art. 36 – Divieti
1. Negli spazi a verde di cui all’art. 2 è vietato:
a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il
legname, salvo quanto previsto dagli artt.17 e 27;
b) asportare la terra;
c) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni
ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione del Servizio competente
della gestione del verde;
d) calpestare le aiuole ed i tappeti erbosi;
e) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
f) sostare e transitare con veicoli a motore;
g) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
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h) posizionare strutture fisse o mobili, ancorché consentite dagli strumenti urbanistici,
senza le preventive autorizzazioni dei Servizi competenti;
i) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
j) abbandonare rifiuti o residui alimentari di qualsiasi genere;
k) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
l) abbandonare animali domestici;
m) accedere con animali senza l’uso del guinzaglio e senza museruola, ove questa sia
prescritta;
n) introdurre animali nelle aree verdi destinate a gioco, delimitate e segnalate da appositi
cartelli di divieto;
o) rimuovere e danneggiare le uova, i nidi e le tane;
p) catturare e molestare gli animali selvatici;
q) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria, anche propedeutica alla caccia, in
conformità alla normativa vigente in materia venatoria;
r) alimentare gli animali presenti, salvo che negli spazi appositamente attrezzati dalla
Amministrazione comunale mantenendo sempre l’igiene e il decoro del sito;
s) fumare e consumare bevande alcoliche nelle aree destinate al gioco dei bambini site nei
giardini pubblici, delimitate e segnalate da appositi cartelli di divieto;
2. Per motivate esigenze, il dirigente del Servizio competente della gestione del verde, previa
comunicazione al Sindaco con propria determinazione, può disporre il divieto di accesso
degli animali da affezione a giardini e parchi. Tale divieto va adeguatamente evidenziato
con apposita segnaletica (vedi art. 24 ).
3. E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all’ambiente.
4. Eventuali deroghe ai divieti di cui al primo comma del presente articolo potranno essere
disposte dal Servizio competente a seguito di motivate istanze.