Coronavirus: contagio in ufficio è infortunio sul lavoro. Ma non è detto sia colpa del datore

di Alberto Francavilla
Pubblicato il 20 Maggio 2020 - 16:05 OLTRE 6 MESI FA
Coronavirus: contagio in ufficio è infortunio sul lavoro (Inail). Ma la responsabilità del datore è un'altra cosa

Coronavirus: contagio in ufficio è infortunio sul lavoro. Ma la responsabilità del datore è un’altra cosa (Foto d’archivio Ansa)

ROMA – Il contagio da coronavirus sul luogo di lavoro va considerato un infortunio sul lavoro. Lo dice l’Inail in una circolare.

Ma questo non vuol dire che il datore di lavoro ne abbia responsabilità civile o penale (dice sempre l’Inail).

Ecco cosa recita la circolare: “Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo”.

Coronavirus: contagio al lavoro non è correlato alla responsabilità del datore

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Covid-19 non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

E’ quanto prevede la circolare Inail n.22 su ‘Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus’.

Nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,  violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche “si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.”.

“Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro – si legge ancora nella circolare – non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

“​Non possono, perciò, confondersi – si legge nella circolare pubblicata dall’istituto – i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento”. (Fonte Agi)