Mondo di mezzo, i giudici: “Nessuna mafia, solo ricorso sistematico alla corruzione”

di redazione Blitz
Pubblicato il 17 Ottobre 2017 - 16:58 OLTRE 6 MESI FA
Mondo-di-mezzo-mafia

Mondo di mezzo, i giudici: “Nessuna mafia, solo ricorso sistematico alla corruzione” (Foto Ansa)

ROMA – Niente “mafia capitale”: non ci sono atteggiamenti mafiosi nel comportamento delle due associazioni protagoniste dell’inchiesta Mondo di Mezzo. Lo hanno spiegato i giudici della decima sezione penale del Tribunale di Roma nelle tremila pagine delle motivazioni della sentenza con la quale, il 20 luglio scorso, hanno inflitto 41 condanne e cinque assoluzioni per un totale di circa 250 anni di carcere di fronte ai 500 richiesti dalla Procura.

In quell’occasione i giudici hanno comminato pene pesanti agli accusati di corruzione ma non hanno riconosciuto l’associazione a delinquere di stampo mafioso sollecitata dalla Procura. E adesso spiegano perché.

Nelle motivazioni riportati dall’agenzia Ansa i giudici scrivono che il Tribunale “non ha individuato, per i due gruppi criminali (quello costituito presso il distributore di Corso Francia e quello riguardante gli appalti pubblici, ndr), alcuna mafiosità ‘derivata‘ da altre, precedenti o concomitanti formazioni criminose”. Per i giudici “le due associazioni” criminali “non sono caratterizzate neppure da mafiosità ‘autonoma’”. 

I giudici scrivono che “deve quindi ribadirsi l’impossibilità di tenere conto – ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 bis del codice penale – di eventuali condotte qualificabili come “riserva di violenza”, condotte che possono riguardare soltanto le mafie “derivate”, le uniche in grado di beneficiare della intimidazione già praticata dalla struttura di derivazione”. “Nessuna risultanza istruttoria dimostra – continuano i giudici – però, che Buzzi ed i suoi sodali, nelle attività illecite riguardanti la pubblica amministrazione, conoscessero ed intendessero avvalersi dei metodi e dei comportamenti utilizzati dal gruppo costituitosi presso il benzinaio di Corso Francia”.

“Ai fini del reato di cui all’art. 416 bis c.p. è necessario l’impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose”. Per i giudici il metodo mafioso si configura in presenza di “esercizio della forza dell’intimidazione”.

Intimidazione, omertà, assoggettamento psicologico delle vittime: nelle motivazioni della sentenza del processo Mondi di mezzo sono questi i tre elementi sussistenti per i quali secondo i giudici si sostanzia il “metodo mafioso”. I giudici indicano dunque “necessari ed essenziali” nel definire il metodo mafioso: “la forza d’intimidazione, intesa come capacità dell’organizzazione di incutere paura in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione; l‘assoggettamento, inteso come stato di sottomissione e succubanza psicologica delle potenziali vittime dell’intimidazione; l‘omertà, intesa come presenza, sul territorio dominato, di un rifiuto generalizzato e non occasionale di collaborare con la giustizia, rifiuto e paura che si manifestano comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti”.

I giudici negano anche qualsiasi collegamento con la banda della Magliana: “Non è possibile stabilire una derivazione tra il gruppo operante presso il distributore di benzina, l’associazione operante nel settore degli appalti pubblici e la banda della Magliana, gruppo criminale organizzato e dedito ad attività criminali particolarmente violente e redditizie che ha operato nella città di Roma, ramificandosi pesantemente sul territorio, oltre 20 anni orsono, tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 90”.

“Non è sufficiente l’intervento di Carminati, ‘erede della banda della Magliana’, a stabilire un rapporto di derivazione tra detta banda e successive organizzazioni in cui Carminati si trovi coinvolto, scrivono i giudici. Peraltro, neppure per la banda della Magliana si è potuti giungere ad affermare che si trattasse di un’associazione di tipo mafioso”.

Proprio Massimo Carminati, ex componente dei Nar, ha subito la condanna più pesante: vent’anni di carcere. Condannato a 19 anni Salvatore Buzzi, ras delle cooperative. Tra le altre condanne comminate nel luglio scorso i giudici hanno disposto 11 anni al presunto braccio destro di Carminati, Ricardo Brugia, 10 per l’ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi. Tra le persone assolte l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon per il quale la Procura aveva chiesto 5 anni; Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero, accusati di essere il collegamento con la ‘ndrangheta; Giuseppe Mogliani e Fabio Stefoni.