Stalking reciproco: persecutore condannato, anche se la vittima è aggressiva

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Novembre 2013 - 11:34 OLTRE 6 MESI FA

download (2)ROMA – “La reciprocità di condotte moleste tra vittima e colpevole non evita la contestazione del reato di stalking”. Tradotto, anche se esiste “reciprocità delle condotte disturbatrici e aggressive” tra persecutore e vittima questo non annulla lo stalking, è il giudice che “deve verificare se, in caso di reciprocità degli atti minacciosi, esiste una posizione predominante di una delle due parti coinvolte, tale da permettere di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come messa in atto di un meccanismo di replica indirizzato a sopraffare la paura”.

Scrive il Sole 24 Ore riportando la sentenza della Cassazione:

Sul punto si diffonde la Corte di cassazione con la sentenza 45648 della Terza sezione penale depositata ieri.
La pronuncia ha affrontato il caso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Roma, pur con rimodulazione della sanzione da scontare, per i reati di atti persecutori e violenza sessuale. La difesa, tra i vari motivi di ricorso, aveva sottolineato come la Corte d’appello avesse sbagliato nel confermare il giudizio di colpevolezza nonostante la reciprocità delle condotte disturbatrici e aggressive.
Per la difesa, la ricerca da parte della donna di un contatto con l’imputato si pone in contrasto con il concetto di atti persecutori che presuppone una vittima in balìa del suo stalker e nell’impossibilità di reagire. Sempre per i legali dell’uomo, la ricerca da parte della donna di un contatto in via autonoma e persino dopo che l’uomo aveva posto in essere le (asserite) condotte minacciose o aggressive testimonierebbe l’inoffensività degli (asseriti) comportamenti persecutori e anche la capacità di reazione della donna in termini di indipendenza, incompatibile con il concetto di stress fatto dalla norma incriminatrice (articolo 612 bis del codice penale).
La Cassazione, tuttavia, ha confermato l’attribuzione di responsabilità, facendo notare come la reciprocità dei comportamenti molesti non escluda in assoluto la configurabilità del reato di stalking.