Pensioni, contributo solidarietà non si applica a Commercialisti. No definitivo Cassazione

di redazione Blitz
Pubblicato il 17 Novembre 2017 - 00:07| Aggiornato il 6 Novembre 2020 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni-solidarietà-Cassazione

Pensioni, contributo solidarietà non si applica a Commercialisti. No definitivo Cassazione

ROMA – Il contributo di solidarietà sulle pensioni non si applica alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Il no definitivo arriva dalla Cassazione che ha rigettato l’ennesimo ricorso dell’Ente condannandola al pagamento delle spese di giudizio.

Di seguito proponiamo il testo integrale della sentenza  n. 27150 del 15 novembre 2017 (Presidente Adriana DORONZO, Relatore Giulio FERNANDES)

ORDINANZA
sul ricorso 21641-2016 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA LUCANTONI;

– ricorrente –

contro

ROVEDA ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICASTRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA CAMPILII, ANGELA ROVEDA;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 801/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 31 marzo 2016, la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la domanda proposta da Ernesto Roveda nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ( d’ora in avanti, Cassa) e dichiarava la illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà operate sulla pensione del ricorrente dalla Cassa anche per il periodo 2009 – 2013 condannandola al pagamento delle somme indebitamente trattenute a detto titolo ed indicate in dispositivo oltre accessori;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Cassa affidato a sei motivi cui resiste il Roveda con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Roveda ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui si insiste per la condanna della ricorrente Cassa alle spese di lite;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che il presente ricorso è di contenuto analogo ad altro già deciso da questa Corte con sentenza n. 12338 del 15 giugno 2016 di rigetto e sulla scorta di principi di diritto cui il si ritiene di dare continuità non essendo stati prospettati argomenti diversi e di gravità tale da esonerare il Collegio dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge;
che in questa sede, va richiamata, quindi, la motivazione della menzionata pronuncia n. 12338/2016 che, come la presente causa, concerne il contributo di solidarietà relativo al periodo 2009 -2013;

che in detto precedente i primi cinque motivi del ricorso sono stati ritenuti infondati sulla scorta del rilievo che il principio già affermato secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr., fra le molte, Cass. n. 11792/2005; n. 25029/2009; n. 25212/2009; n. 20235/2010; n. 8847/2011; n. 13067/2012; n. 13141/2014) al quale si era sostanzialmente attenuta la Corte di Appello non risultava intaccato dallo ius superveniens, di cui all’art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006 n. 296, siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente e, in quanto tale, non invocabile in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione; con la conseguenza che la previsione ivi contenuta non sta ad indicare che tali atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nei rispetto della legge; il che, quanto al caso di specie, deve essere escluso, poiché l’art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995 n. 335 permette agli enti previdenziali privatizzati – attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico – di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all’adempimento, riducendo l’ammontare delle prestazioni attraverso l’imposizione di contributi di solidarietà;
che, pertanto la “salvezza” degli atti e delle deliberazioni già adottati, disposta dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 riguarda il primo genere di provvedimenti, specificamente ed eventualmente difformi da quelli previsti dall’art. 3 L n. 335 del 1995, ma non sana gli atti di riduzione delle prestazioni;
che il quadro normativo come ricostruito, ostativo all’imposizione di un contributo forzoso di solidarietà sulle pensioni, non si pone in contrasto, contrariamente a quanto eccepito dalla Cassa, con l’art. 38, comma 2, Cost. perché gli enti previdenziali privatizzati possono mettere in atto, come già detto, le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell’integrità delle pensioni già maturate e liquidate;
che, con riguardo al sesto motivo del ricorso all’esame, con il quale si deduce, in subordine, la violazione dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell’art. 1, comma 488 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, lo stesso è infondato essendo stato chiarito come il detto l’art. 1, comma 488, I. n. 147/2013 – che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni, adottati dagli enti di cui all’art. 1, comma 763, I. n. 296/2006, che essi siano “finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine” – non ha rilievo nel presente caso in quanto il contributo in esame è privo di tale carattere proprio perché “straordinario” e limitato nel tempo ( Cass. n. 12338/2016 cit.);
che, pertanto , il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017. Depositata il 15 novembre 2017