Bestemmia su Facebook? Rischi una multa fino a 300 euro

di Redazione Blitz
Pubblicato il 7 Novembre 2016 - 09:15 OLTRE 6 MESI FA
Bestemmia su Facebook? Rischi una multa fino a 300 euro

Bestemmia su Facebook? Rischi una multa fino a 300 euro

ROMA – Una bestemmia scritta su Facebook ti fa rischiare una multa da 51 a 309 euro. Il reato di bestemmia infatti è contemplato nell’articolo 724 del Codice Penale e a far rispettare la legge ci ha pensato Pontifex, il blog cattolico fondamentalista che ha dichiarato guerra da 5 anni a tutti i gruppi Facebook che si lasciano andare con le offese alle divinità. Alcune delle multe sono state inflitte ad alcuni gruppi, di cui Pontifex ha chiesto anche la chiusura, e ora la vicenda prosegue.

L’Ansa scrive che tutto inizia cinque anni fa quando Pontifex appellandosi alla legge denuncia le pagine Facebook dedite alla bestemmia, tra cui “Confraternita dei Frati bestemmianti”, il “Club della bestemmia” e “Radio Bestemmia”. L’articolo 724 è stato poi modificato da una sentenza della Corte Costituzionale del 1995 e da un decreto legislativo del 1999, che punisce “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità”.

Negli anni alcune delle multe sono state inflitte ai gruppi Facebook e dopo la vicenda di Tiziana Cantone e ora ci si chiede perché i gruppi delle bestemmie non siano stati oscurati, mentre molto spesso una foto considerata “offensiva”, ma all’apparenza innocua, venga subito censurata su Facebook. Intanto ecco il testo della legge 724 modificata nel 1995

“Chiunque pubblicamente [c.p. 266] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato [c.p. 402, 403, 404] (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis]. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti [c.p. 407] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato». Vedi l’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense. In seguito alla modifica apportata al Concordato si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come unica religione dello Stato.

(2) Articolo così modificato dall’art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507”.