Il diritto e il caso di Elena, morta perché dimenticata dal padre

di Antonio Buttazzo
Pubblicato il 24 Maggio 2011 - 08:17 OLTRE 6 MESI FA

La vicenda della piccola Elena, dimenticata dal padre per alcune ore in macchina e poi morta per questo, che divide e appassiona gli italiani, sfiora l’assurdo se la si considera dal punto di vista umano: come può a un padre uscire di  mente che in quell’auto parcheggiata sotto il sole c’è una bambina di 22 mesi? Ma se la si vuole inquadrare sul piano giuridico, le cose stanno in modo un po’ diverso. Non a caso e correttamente la Procura della Repubblica di Teramo ha modificato la primitiva informale imputazione a carico del padre smemorato da abbandono di minore cui è seguita la morte, optando dunque per quella meno grave di omicidio colposo.

La differenza tra le due ipotesi delittuose può non apparire chiarissima , tuttavia esiste e deve essere indagata di volta in volta avendo presente quale è il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrice e soprattutto analizzando l’elemento psicologico che sorregge i due reati, nella specie, diversissimi.

Infatti l’abbandono di minore è un reato di natura dolosa mentre l’omicidio colposo, come del resto suggerisce lo stesso art. 590 c.p., è un reato sorretto dall’elemento soggettivo noto come colpa, è cioè un delitto contro l’intenzione, come viene definito dall’art. 42 c.p.

È necessario quindi che chi è chiamato a formulare l’imputazione a carico di chi ha abbandonato il minore o l’incapace, abbandono cui è seguita la morte, indaghi anzitutto l’aspetto psicologico, tentando di capire appunto quale è la situazione soggettiva alla base della dimenticanza.

Dal punto di vista giuridico infatti “abbandonare “ non significa semplicemente “lasciare” ma “lasciare in una situazione di pericolo in cui si sia coscienti del pericolo inerente all’abbandono stesso”

Riteniamo sia da escludere tale consapevolezza in capo al povero genitore che infatti, colpevolmente è ovvio, ha sì dimenticato la bambina in auto ma di certo non si è reso mai conto, neanche indirettamente, che la stessa versasse in una situazione di pericolo .

Pertanto, bene ha fatto il PM di Teramo a ritener la condotta del padre caratterizzata da quegli elementi che sono tipici della colpa e cioè l’imprudenza e la negligenza, nel caso di specie, considerando del tutto non voluto l’evento morte.

La diversa rubricazione del reato in omicidio colposo e la condanna che inevitabilmente seguirà, se come è auspicabile dovesse trovare d’accordo anche il Giudice, si tradurrebbe in una pena di gran lunga diversa da quella prevista per il differente reato di abbandono di minore cui è seguita la morte (ipotesi peraltro aggravata dal fatto che chi l’ha abbandonata era il padre), permettendo più agevolmente di poter modulare la pena e evitando  che al dramma si aggiunga altro dramma.