“Processo Mills, una perdita di tempo”. Il diritto secondo La Russa

Pubblicato il 27 Settembre 2011 - 17:32 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Stupisce non poco quanto affermato dal ministro Ignazio La Russa nel corso di una trasmissione televisiva alcuni giorni orsono. Il ministro ha affermato che il processo Mills, che si sta celebrando a Milano nei confronti del premier Silvio Berlusconi, poiché prossimo alla prescrizione rappresenterebbe una perdita di tempo un po’ per tutti. Quanto affermato da La Russa, peraltro nel corso di una trasmissione televisiva, è oltre che inopportuno per un esponente del governo fuorviante per diversi motivi.

Anzitutto non tiene in nessuna considerazione il principio costituzionale per cui nel nostro Ordinamento l’azione penale è obbligatoria e con questa l’obbligo comunque di procedere nell’accertamento processuale di una ipotesi di reato già definitivamente accertato con riferimento ad un coimputato.

Poi perché nel processo, all’accertamento della responsabilità sotto il profilo sanzionatorio penale si affianca normalmente altresì una domanda giudiziale volta alla soddisfazione di una pretesa di natura civilistica, che produce alcuni effetti, si badi bene, anche quando non si è concretizzata formalmente in un atto con cui ci si costituisce come parte civile.

Sono i cd effetti civili della condanna penale , che permangono all’esito di un giudizio che dichiari la prescrizione del reato in un grado di giudizio successivo al primo.

In tali casi infatti, il Giudice dell’impugnazione , nel dichiarare estinto il reato per prescrizione fa salvi gli effetti civili, quali restituzioni o risarcimento del danno e la sentenza, spiega i suoi effetti (civili, tributari, amministrativi) nei confronti dell’imputato che abbia visto il reato dichiarato prescritto.

Ferme restando peraltro le statuizioni sugli effetti civili già contenute nella sentenza declaratoria della prescrizione. È di tutta evidenza quindi che aldilà di una innegabile necessità di perseguire un reato fintanto possibile, scopo questo del processo che non può essere frustrato da esigenze extragiuridiche, l’accertamento della rilevanza penale dei fatti in almeno un grado di giudizio persegue il fine di garantire le parti lese seppure non costituite parti civile.

E ciò perché quella decisone è senz’altro la base giuridica e di fatto alla base di una domanda volta a regolare dal punto di visto civilistico una pretesa risarcitoria (si pensi alle ipotesi di danno erariale nei processi per corruzione).

Insomma esiste un motivo squisitamente giuridico a ché il processo nei confronti di Silvio Berlusconi si celebri sin quando la legge lo permette e cioè allo spirare naturale dei termini. Altrimenti, maliziosamente saremmo costretti a pensare che oltre ad una sentenza che spieghi i suoi effetti penali non se ne voglia neanche una che acclari l’esistenza di un danno risarcibile per un fatto comunque illecito.