Droga, Fini-Giovanardi addio: cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale

di Antonio Sansonetti
Pubblicato il 12 Febbraio 2014 - 20:31| Aggiornato il 13 Febbraio 2014 OLTRE 6 MESI FA

L’articolo 73 della Iervolino-Vassalli, senza le modifiche apportate dalla Fini-Giovanardi: 

– Si riporta il testo dell’art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza le modifiche apportate dalla presente legge:
«Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Modifiche alla Iervolino Vassalli apportate dal referendum abrogativo del 18 aprile 1993, con il quale gli italiani dissero sì alla depenalizzazione della detenzione ad uso personale di droghe. Il quesito referendario:

Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe. Promosso dai Radicali.

Quesito: “Volete voi, che siano abrogati
l’art. 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi);
l’art. 72, comma 1 (È vietato l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall’art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico);
l’art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: “di cui al comma 1”;
l’art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: “e 76”; l’art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: “in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell’art. 78”;
l’art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: “rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l’interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”;
l’art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: “e nell’art. 76”; l’art. 76; l’art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l’assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere);
l’art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall’art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2);
l’art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l’interessato del proprio diritto all’anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell’interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.);
l’art. 121, comma 1 (L’esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l’obbligo dell’anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza”?
totale percentuale (%)
Iscritti alle liste 47 946 896
Votanti 36 911 398 – 77,00% (su n. elettori) Quorum raggiunto
Voti validi 34 785 730 – 94,20% (su n. votanti)
Voti nulli o schede bianche 2 125 668 – 5,80% (su n. votanti)
Astenuti 11 035 498 – 23,00% (su n. iscritti)