Intercettazioni. Ambientali, consentite non solo se c’è sospetto di flagranza di reato

Pubblicato il 12 Luglio 2010 - 22:16| Aggiornato il 13 Luglio 2010 OLTRE 6 MESI FA

Cade il ‘paletto’ alle intercettazioni ambientali consentite solo se ci sia un sospetto di flagranza di reato. Uno dei sei emendamenti al ddl che martedì 13 luglio sarà presentato alla Camera da Enrico Costa (Pdl) modifica una delle norme introdotte al Senato.

Le ambientali saranno dunque consentite anche in mancanza di un fondato motivo per ritenere che sia in corso l’attività criminosa, ma solo se vi sono due presupposti: che l’intercettazione debba essere eseguita al di fuori dei luoghi privati; che dalle indagini svolte risulti che, attraverso le intercettazioni ambientali, sia possibile acquisire elementi probatori ”fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede”.

Rispetto al testo del Senato, inoltre, è stata soppressa la previsione che sia il pm a dover disporre le operazioni per le intercettazioni ambientali per periodi non superiori ai tre giorni. Viene previsto, invece, che il pm richieda l’autorizzazione al tribunale, fermo restando che nei casi di urgenza protra’ provvedere con proprio decreto.