Caso Ruby: ecco le accuse contestate a Berlusconi, Fede, Mora e Minetti

Pubblicato il 14 Gennaio 2011 - 18:31 OLTRE 6 MESI FA

Ruby

Nell’inchiesta della procura di Milano sul ‘caso Ruby’ sono diverse le ipotesi di reato contestate ai vari indagati. In particolare Emilio Fede, Lele Mora e la consigliera regionale Nicole Minetti sono accusati di violazione continuata in concorso della legge Merlin sulla prostituzione (legge 75/1958), con riferimento all’articolo 3, comma 2/o, n. 5 (che punisce ”chiunque induca alla prostituzione una donna di eta’ maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita”’) e n. 8 (”chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui”), e all’articolo 4 n. 7 (quando ”il fatto e’ commesso ai danni di piu’ persone”). Reati che sarebbero stati commessi ”a Milano nel corso del 2010”.

Fede, Mora e la Minetti sono inoltre indagati per violazione dell’art. 600 bis, comma 1 del codice penale, relativo alla ”prostituzione minorile”, secondo cui ”chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 a 154.937”. Fatti che sarebbero avvenuti ”in Milano, dal febbraio al maggio 2010”. Anche il premier Silvio Berlusconi è accusato di violazione dell’art. 600 bis del codice penale (”prostituzione minorile”), ma con riferimento al comma 2/o: ”Salvo il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5.164”.

Fatti che sarebbero stati commessi, ”in Arcore”, sempre ”dal febbraio al maggio 2010”. In questo caso viene indicata la ”parte offesa: Karima El Mahroug, detta Ruby”. Berlusconi è inoltre indagato per violazione degli articoli 81 cpv, 317, 61 n. 2 del codice penale, vale a dire concussione continuata ed aggravata. L’art. 317 stabilisce che ”Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita’, e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni”. L’art. 61 n. 2 del codice penale e’ invece l’aggravante prevista quando il reato viene commesso ”per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se’ o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita’ di un altro reato”.