Cassazione: ecco quando lo stupro diventa “di gruppo”

ROMA, 20 APR – La Cassazione torna ad occuparsi dello stupro di gruppo, ribadendo che perche' si configuri questo reato (art. 609 octies del codice penale) ''e' necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile'', mentre il semplice concorso nel reato di violenza sessuale, sanzionato meno gravemente, e' configurabile ''solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso''.

Nella sentenza 15211 la Cassazione – accogliendo il ricorso della procura presso il tribunale dei minori di Ancona che si era opposta alla liberazione di tre ragazzi indagati per lo stupro di gruppo di una quindicenne avvenuto il 26 giugno 2011 in spiaggia – spiega perche' il legislatore abbia previsto un trattamento sanzionatorio piu' grave per lo stupro compiuto dal branco. La ragione sta nel ''riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di piu' persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesivita' piu' intenso, sia rispetto alla maggiore capacita' di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti, sia rispetto ad una piu' odiosa violazione della liberta' sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione''.

L'azione collettiva, secondo i supremi giudici, ''presuppone la necessaria presenza di piu' di una persona al momento e sul luogo del delitto'', ma la sua esecuzione ''non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie'', ''ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto'' ed essendo ''sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti''. Ad avviso della Cassazione, inoltre, la punibilita' deve essere estesa a ''qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero 'spettatore', sia pure compiacente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva''.

Sempre in tema di stupro da parte del branco, lo scorso febbraio la Cassazione aveva detto si' alla possibilita' di applicare misure diverse dalla custodia in carcere anche alle persone accusate di stupro di gruppo, dando cosi' un'interpretazione estensiva ad una sentenza della Consulta, la n. 265 del 2010, che aveva accordato tale possibilita' alla violenza sessuale compiuta da una sola persona.

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