Costrinse l’alunno impertinente a grugnire: condannato maestro di Bagheria

Costrinse l'alunno impertinente a grugnire: condannato maestro di Bagheria
Costrinse l’alunno impertinente a grugnire: condannato maestro di Bagheria

PALERMO – Il bambino di sette anni lo aveva deriso e offeso davanti a tutta la classe, facendogli il verso del maiale, e il maestro lo ha ripagato con la stessa moneta. Per punizione lo ha costretto a mettersi a terra a quattro zampe e a grugnire. Un chiaro “abuso dei mezzi di correzione”, secondo i giudici della Cassazione, che hanno perciò respinto il ricorso dell’insegnante, condannato ai sensi dell’articolo 571 del codice penale. Non si risponde ai bulli con l’imposizione della forza, è in estrema sintesi la motivazione dei giudici. La Corte ha quindi reso definitiva la condanna a due mesi con la condizionale e al risarcimento dei danni in sede civile. Oltre che al pagamento delle spese giudiziarie per 3.500 euro.

Il maestro, oggi cinquantenne, all’epoca dei fatti stava facendo supplenza in una scuola elementare di Bagheria, in provincia di Palermo. Secondo i giudici della Sesta sezione penale l’uomo avrebbe compiuto  “una prevaricazione” nei confronti del bambino. Nel ricorso la difesa aveva sostenuto che, considerato “il contesto culturale-ambientale” della scuola, “la lezione di forte contenuto simbolico” imposta all’alunno, che aveva “gravemente compromesso la credibilità dell’insegnante” davanti alla classe, avesse finalità educative e fosse adeguata alle esigenze. Ma i supremi giudici, pur ammettendo che il comportamento del bambino avesse “certamente messo in crisi la sua credibilità di docente”, evidenziano che rispondere con lo stesso dileggio “all’impertinente offesa” abbia avuto “una ben più accentuata ripercussione sul piano psicologico” del bambino e anche “sulla sfera dell’onorabilità, che è patrimonio anche dei minori”.

Inoltre secondo la Corte “appare del tutto fuori centro il riferimento fatto dal ricorrente al contesto bullistico, alimentato dall’area territoriale mafiosa, in cui a suo avviso andava inquadrata la condotta”. Si tratta – per la Cassazione – di un’osservazione “non solo palesemente avventata, avuto riguardo della tenera età della persona offesa, ma comunque espressione della distorta idea che di fronte a simili contesti bullistici possa reagirsi con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) debbano essere risolti sulla base di rapporti di forza o di potere”.

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