Droga, Cassazione: novemila detenuti per spaccio potranno uscire dal carcere

di Redazione Blitz
Pubblicato il 29 Maggio 2014 - 14:56 OLTRE 6 MESI FA
Droga, Cassazione: migliaia di condannati per spaccio potranno uscire dal carcere

Droga, Cassazione: migliaia di condannati per spaccio potranno uscire dal carcere (LaPresse)

ROMA, 29 MAG – Novemila detenuti per piccolo spaccio di droga potranno uscire dal carcere: lo spiegano fonti della Cassazione, chiarendo che per effetto della decisione delle sezioni unite penali della Cassazione “potranno uscire dal carcere migliaia di detenuti condannati per piccolo spaccio, qualora venisse accolta la loro richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio”.

Il verdetto della Cassazione segue quello di febbraio della Corte Costituzionale, che aveva bocciato la legge sulle droghe Fini-Giovanardi, la quale aveva annullato le distinzioni fra droghe leggere e droghe pesanti, aumentando le condanne per i reati collegati alle droghe leggere.

Le stesse fonti della Cassazione, preannunciano anche come, in questo modo, “aumenterà di molto il lavoro dei magistrati dell’esecuzione della pena” che nella maggior parte dei casi sono i tribunali e in misura minore le corti d’appello.

Del verdetto della Cassazione, “non si possono avvantaggiare i detenuti condannati in via definitiva per spaccio di droghe pesanti commesso con l’associazione a delinquere“.

In base alle ultime stime, in carcere ci sono circa cinquemila detenuti per spaccio di droghe pesanti in associazione, e circa novemila per spaccio di lieve entità. Sono questi ultimi, i 9.000 condannati per piccolo spaccio che potrà chiedere il ricalcolo della pena ai giudici dell’esecuzione.

Ecco la questione di diritto affrontata dalle sezioni unite penali della Cassazione sulla possibilità, per i piccoli spacciatori recidivi condannati in via definitiva, di ottenere la riduzione della pena per effetto della sentenza n. 251 del 2012 della Corte Costituzionale, anche con riferimento alla sentenza n. 32 del 2014 della stessa corte. “Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio – recita la ‘questione’ affrontata dalla Cassazione – comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato”. Nella specie “la questione riguardava gli effetti della sentenza n. 251 del 2012, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell‘art. 69, comma quarto, Codice penale, nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma cinque, del Dpr n.309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art.99, comma quarto, Codice penale”.

La “soluzione adottata” dai supremi giudici è “affermativa”. “Con la precisazione che – spiega la nota informativa emessa dalle sezioni unite penali – nella specie il giudice dell’esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art.73, comma cinque, Dpr n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione, come ripristinato a seguito della sentenza Corte costituzionale n.32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative”.

In pratica, i condannati definitivi con recidiva per piccolo spaccio, potranno ottenere il ricalcolo della pena per l’incostituzionalità della norma che vietava loro la concessione delle circostanze attenuanti, ed inoltre il giudice dell’esecuzione incaricato del ricalcolo dovrà tenere presente della “abolizione’ della Fini-Giovanardi nella parte che non distingueva tra droghe leggere e pesanti con effetti di aggravio di pena anche per le ipotesi lievi.