Incendio via Antonini, chi rimborserà i danni? I possibili scenari e il rischio zero indennizzo

di Redazione Blitz
Pubblicato il 1 Settembre 2021 - 09:30 OLTRE 6 MESI FA
Incendio via Antonini, chi rimborserà i danni? I possibili scenari e il rischio zero indennizzo

Incendio via Antonini, chi rimborserà i danni? I possibili scenari e il rischio zero indennizzo (foto Ansa)

Chi rimborserà i danni dell’incendio che ha devastato il palazzo in via Antonini a Milano? 

Purtroppo, in Italia “abbiamo un vuoto normativo” spiega al Corriere della Sera l’avvocato Nicola Frivoli del Comitato Scientifico del portale Condominio e Locazione di Giuffrè Francis Lefebvre. E anche se abbiamo “la disciplina sull’antincendio che in teoria dovrebbe coprire anche situazioni come questa, di fatto manca una norma ad hoc”.

Le indagini e l’accertamento delle responsabilità

“Il settore investigativo dei vigili del fuoco – spiega l’avvocato – sta in queste ore esaminando il materiale prelevato e la valutazione riguarderà anche la normativa dell’epoca della costruzione. L’art. 1669 del codice civile stabilisce proprio la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestino però nel corso di dieci anni dal loro compimento. La Torre dei Mori è stata costruita tra il 2006 e il 2011, sono già trascorsi dunque i 10 anni dalla fine dei lavori. Dunque, potrebbe esserci in questo caso la prescrizione. Potrebbero essere considerati responsabili anche le ditte che hanno fornito i materiali, che nel capitolato dei lavori depositato in Comune sembra siano stati definiti ignifughi, ma i video che hanno ripreso l’incendio hanno mostrato come la torre si sia trasformata in breve tempo in una torcia. Come nel caso dell’incendio della Grenfell Tower, il grattacielo londinese divorato dal fuoco la notte del 14 giugno 2017, e che mostra molte analogie con l’incendio della Torre dei Mori, la responsabilità fu posta sulla società che aveva fornito il materiale”.

“In questo caso si deve chiarire se vi è stata una mancata manutenzione dell’antincendio all’interno dello stabile. L’amministratore condominiale ha infatti nelle sue competenze anche la responsabilità della sicurezza dell’edifico che amministra. Nel caso le indagini dimostrassero che non si è adempiuto a quanto dovuto, si potrebbe valutare la responsabilità civile, come previsto dall’articolo 1130 del codice civile, dove al punto 4 impone all’amministratore di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”.

Il possibile indennizzo

“Lo stabile non è più considerabile “nuovo” e dunque l’eventuale polizza potrebbe avere delle franchigie che comporterebbero un indennizzo minore. Nel caso poi di un indennizzo parziale, se l’incendio fosse cominciato da una parte comune o in conseguenza di una mancata manutenzione, allora le differenze dovranno essere pagate dall’intero condominio, dunque dai proprietari”.

In caso di una polizza personale che non dovesse coprire tutti i danni, le differenze dovrebbero essere coperte dalla polizza del condominio e se questa non c’è dal condominio stesso. La causa dovrà essere sempre imputata al condominio, non al singolo inquilino, salvo che la polizza non copra specificatamente i danni causati dai singoli inquilini dello stabile”.