Medici, infermieri, operatori sanitari e farmacisti no vax: stipendio sospeso 8 mesi a chi non si vaccina

di Redazione Blitz
Pubblicato il 1 Aprile 2021 - 10:46 OLTRE 6 MESI FA
Medici, infermieri, operatori sanitari e farmacisti no vax: stipendio sospeso 8 mesi a chi non si vaccina

Medici, infermieri, operatori sanitari e farmacisti no vax: stipendio sospeso 8 mesi a chi non si vaccina FOTO ANSA

I medici no vax, gli infermieri no vax, gli operatori sanitari no vax e anche i farmacisti no vax avranno lo stipendio sospeso per 8 mesi se non si vaccinano. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario (medici, infermieri, oss, farmacisti, parafarmacisti e studi privati) è infatti diventato legge.

Addio ai medici no vax

Non ci potranno essere più, dunque, medici no vax a contatto con i pazienti. Le pene previste dal provvedimento licenziato dal governo Draghi sono molto severe: si va dal demansionamento fino alla sospensione (a tempo) dal lavoro, con annesso stop allo stipendio. Sanzioni che cominceranno dal prossimo 7 aprile.

Come riporta La Stampa, chi si rifiuta di vaccinarsi deve essere spostato a svolgere un lavoro che non preveda il contatto interpersonale o comporti il rischio di diffusione del contagio. Anche se si tratta di una mansione inferiore, con uno stipendio più basso. Quando lo spostamento non è possibile, scatta la sospensione dal servizio, durante la quale non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. Uno stop che può durare finché l’interessato non si vaccina o fino al termine della campagna vaccinale nazionale, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

All’ultimo inseriti anche i farmacisti

Avranno l’obbligo di vaccinarsi anche “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.