Multe: come evitarle, come difendersi e come fare ricorso

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Agosto 2014 - 15:45| Aggiornato il 6 Marzo 2015 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Multe: come evitarle, come difendersi e come fare ricorso. Autovelox, strisce blu, tempi di notifica del verbale e di scadenza del ricorso, imprecisioni dell’etilometro… Il Sole 24 Ore ha pubblicato un vademecum per evitare le brutte sorprese e per difendersi dalla pioggia di multe.

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Autovelox. In Italia i controlli della velocità devono essere per legge segnalati prima e essere visibili. Ciò non toglie che esistano dei controlli a sorpresa: da un’auto della polizia in movimento, da postazioni improvvisate dei vigili urbani, da autovelox non segnalati o poco visibili.

È possibile fare ricorso nel caso di un autovelox non segnalato o poco visibile, portando delle prove al giudice di pace come ad esempio una foto dell’autovelox. Le distanze minime fra avviso di controllo velocità e autovelox sono di 250 metri in autostrada, 150 in strade urbane di scorrimento e 80 metri per le altre strade. La distanza massima può arrivare fino a 4 kilometri. Se il controllo è fatto da una pattuglia della polizia stradale deve essere segnalato prima.

Strisce blu e ticket di sosta. In teoria il ministero dei Trasporti ha stabilito che non si può multare chi ha pagato il ticket di sosta sulle strisce blu fino a un determinato orario ma poi ha lasciato la macchina parcheggiata per più tempo. In pratica se avete pagato fino alle 10.30 e andate a riprendere la macchina alle 11 siete quasi certi di trovare una multa ad aspettarvi. Le multe sulle strisce blu possono farle anche gli ausiliari del traffico, che sono molto più numerosi e passano con più frequenza dei vigili, e sono tra l’altro pagati in base al numero di multe fatte.
L’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, non ha mai recepito la direttiva del ministero, quindi nelle città non ci sono disposizioni operative in merito e le multe arrivano.
È possibile fare ricorso rivolgendosi direttamente alla prefettura, che dipendendo dal ministero dell’Interno dovrebbe seguire le direttive del governo. Sconsigliato il ricorso al giudice di pace.
Riguardo alle strisce blu e al conflitto fra l’interpretazione del governo e quella dei Comuni, spiega il Sole 24 Ore:

“Lupi ha voluto dare molta enfasi a vecchi pareri dei tecnici del suo ministero e di quello dell’Interno che già dal 2007 davano per non applicabili al caso di sosta con ticket scaduto le sanzioni che per prassi vengono normalmente irrogate in questo caso. Sono quelle contenute nell’articolo 7, comma 15, del Codice della strada, che – nella parte che può riguardare le strisce blu, parla di sosta «limitata o regolamentata». Ciò vuol dire che l’insufficienza del versamento è punibile solo nei pochi casi in cui la sosta – oltre ad essere a pagamento – è permessa per un periodo limitato: quando invece è consentito restare parcheggiati per tutto il tempo che si desidera (pagando), le uniche sanzioni espressamente previste dal Codice (articoli 7, commi 14 e 15, e 157, comma 6) riguardano solo chi non espone il ticket, il “gratta e sosta” o gli altri elementi che dimostrano l’avvenuto pagamento. Perciò i ministeri dal 2007 affermano che l’unica penalità che potrebbe scattare sarebbe quella eventualmente prevista dal Comune, nel caso abbia fatto un regolamento. Ma risulta pochi enti lo hanno fatto”.

Etilometro. L’etilometro fa solo una stima presunta del tasso di alcol nel sangue, partendo dall’alcol rilevato nell’aria che il guidatore emette nel tubo. La presunzione si basa su una formula matematica che è stata più volte messa in discussione. Diciamo che il risultato dell’etilometro sta al tasso effettivo di alcol nel sangue come le stime di un sondaggio elettorale stanno al risultato effettivo delle elezioni. Detto questo, carabinieri, polizia e vigili urbani non sono tenuti a far eseguire l’analisi del sangue, anche quando il guidatore fermato ne faccia richiesta.
Il ricorso è quindi possibile, ma è meglio sottoporsi subito (dopo essere stati fermati) alle analisi del sangue per poi portarle come prova davanti al giudice

Tempi di notifica del verbale: se scadono i termini addio multa? Non è vero che trascorsi i 90 giorni previsti dal Codice della strada si può avere la certezza di non essere più sanzionabili. I Comuni spostano a piacimento la data da cui far partire i 90 giorni. Il Sole 24 Ore cita l’esempio del Comune di Milano, che ha fatto scattare i 90 giorni non dalla data dell’infrazione ma dal giorno in cui i vigili hanno visto il fotogramma dell’autovelox in ufficio.
È possibile fare ricorso: il giudice di pace potrebbe darvi ragione in caso di multa notificata dopo i 90 giorni dall’infrazione rilevata.

Pagamento in misura ridotta: lo sconto del 30% vale solo entro i cinque giorni dalla data dell’infrazione. Spesso si trova scritto sulla multa che si può pagare in misura ridotta anche entro dieci giorni: ma quello che i Comuni intendono come “misura ridotta” è l’importo della multa non maggiorato dalle spese di notifica. Spiega Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore:

“è ormai a regime lo sconto del 30% che fu introdotto un anno fa per chi paga una multa (a patto che non sia per un’infrazione tanto grave da non comportare né la sospensione della patente né la confisca del veicolo) entro cinque giorni da quando gli viene notificata: ormai è stato chiarito che l’agevolazione spetta anche a chi ha in mano il solo preavviso di divieto di sosta e tutti i verbali riportano correttamente anche gli importi scontati. Ma non bisogna farsi ingannare dal burocratese: quello che il verbale definisce «pagamento in misura ridotta» non è quello scontato, ma quello che comunemente è considerato ordinario”.