Prostituzione casalinga vietata se i rumori disturbano gli altri residenti, la storia del regolamento comunale di Salerno

di redazione cronaca
Pubblicato il 31 Marzo 2024 - 09:55
Prostituzione, foto archivio ANSA

foto archivio ANSA

Nel nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana varato dal Comune di Salerno c’è un po’ di tutto: si parla di vendita di alcol, giochi in strada e, perché no, anche di prostituzione casalinga. Secondo il Comune la prostituzione casalinga è vietata “all’interno degli edifici condominiali quando, a seguito delle consentite verifiche della Polizia Municipale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge”. . In Italia, lo ricordiamo, prostituirsi nella propria abitazione o in albergo è legale, non è reato. Lo diventa se il rapporto sessuale è consumato in luogo pubblico, se c’è uno sfruttamento o un favoreggiamento della prostituzione o se vengono allestite delle case di tolleranza, abolite dalla legge Merlin nel 195.

Il regolamento poi contiene diverse disposizioni: per la tutela dei monumenti, dei parchi ma anche sul corretto conferimento dei rifiuti, sulla tutela degli animali, sulle emissioni sonore nelle abitazioni private. E le multe possono arrivare fino ai 500 euro. Tra le attività vietate, quella di “praticare giochi, gare di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per altri, procurare danni a persone o cose”.

Vietati anche lavavetri, parcheggiatori abusivi, nonché l’esercizio di mestiere girovago, se non autorizzato in determinate aree, quali disegnatore, pittore, scrittore, narratore, rigattiere, acrobata, cantante. Particolare attenzione viene riservata alla vendita e al consumo di alcol. In particolare “è fatto divieto di vendere per asporto, in forma ambulante ovvero attraverso apparecchi automatici qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica tutti i giorni dalle ore 22.00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo così come è vietato per “gli esercizi commerciali di vicinato, alle medie e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24:00 alle ore 6:00”. Non solo, “dalle ore 24.00 alle ore 6.00 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore”.