Ruby, giudici: “Escort svolgono attività contro la dignità”

di redazione Blitz
Pubblicato il 19 Luglio 2018 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Ruby, giudici: "Escort svolgono attività contro la dignità"

Ruby, giudici: “Escort svolgono attività contro la dignità” (Nella foto Ansa, Nicole Minetti)

MILANO  – Le escort svolgono un’attività che, anche se “scelta deliberatamente e liberamente”, è “in contrasto con la tutela della dignità della persona umana”, protetta dalla normativa che punisce la “agevolazione della prostituzione”:   [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con queste motivazioni la Corte d’Appello di Milano, nel processo d’appello bis a carico di Emilio Fede e Nicole Minetti per il caso Ruby con al centro il favoreggiamento della prostituzione “in favore di Berlusconi” per le serate del “bunga-bunga” ad Arcore, hanno deciso di respingere la questione di illegittimità costituzionale della legge Merlin posta dalla difese. Una questione accolta, invece, dai giudici di Bari nel caso Tarantini.

Lo scorso 7 maggio, infatti, sono arrivate a Milano le condanne, seppur con lievi riduzioni delle pene, per l’ex consigliere lombarda e per l’ex direttore del Tg4. Un abbassamento di due mesi per l’ex showgirl, da tre anni a 2 anni e 10 mesi, e di tre mesi, da 4 anni e 10 mesi a 4 anni e 7 mesi, per il giornalista. Le difese, tuttavia, avevano provato a giocare anche la carta dell’incostituzionalità della legge Merlin che punisce l’agevolazione della prostituzione di donne che “volontariamente e liberamente” hanno scelto “di offrire il proprio corpo in cambio di denaro o altre utilità”.

A febbraio a Bari, infatti, la Corte d’Appello ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta nel processo sulle ‘escort’ portate da Gianpaolo Tarantini nelle residenze dell’ex premier, spiegando che il favoreggiamento “non solo non arreca alcuna lesione” alla “libertà autodeterminativa ma addirittura ne facilita l’attuazione”.

I colleghi di Milano, invece, pur prendono atto del “fatto nuovo” che è l’ordinanza pugliese, citano giurisprudenza della Cassazione e bocciano in toto quella linea. Per i giudici Caroselli-Pirola-Lai, l’attività delle escort, anche se “liberamente scelta, non può essere ritenuta una forma di espressione della libertà della persona”, anche perché, secondo la Costituzione, “l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla dignità umana”.

Tra l’altro, sempre per il collegio milanese, “il contratto con la prostituta è nullo avendo causa illecita in quanto contraria al buon costume”. Alla luce di questo quadro, quindi, anche chi agevola la libera “scelta” di prostituzione delle escort lede “la dignità della persona”.

In più, motivano i giudici, “anche una escort, già orientata alla scelta di concedersi sessualmente nell’ottica di uno scambio contrattuale, può determinarsi a compiere o meno uno specifico atto prostitutivo in ragione della presenza di condizioni più o meno favorevoli”. Lo dimostrerebbe proprio il caso Ruby, perché la “messa a disposizione” (per le ragazze che frequentavano le serate di villa San Martino ormai otto anni fa) “degli appartamenti siti in via Olgettina”, a Milano, Rpuò aver inciso “sulla loro scelta di protrarre anche nel tempo l’attività prostitutiva”, rendendola più “stabile e continuativa”.