Bonus baby sitter addio per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo

di redazione Blitz
Pubblicato il 3 Aprile 2019 - 21:31| Aggiornato il 29 Agosto 2019 OLTRE 6 MESI FA

Bonus baby sitter addio per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo (foto archivio Ansa)

ROMA  –  Rinunci al congedo parentale? Non puoi chiedere il bonus baby sitter. E’ quanto prevede la legge di bilancio 2019, che abolisce il beneficio del 2013 per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo. 

La decisione crea un nuovo fronte di contrasto nella maggioranza, con la Lega che si smarca scaricando la responsabilità sull’alleato, visto che “il dossier è stato gestito direttamente dal ministro Di Maio”. E M5s che a stretto giro si dice “stupito” dell’attacco visto che la scelta di non rifinanziare la misura era stata collegiale ed era stata presa perché “vi aderivano pochissime famiglie, nemmeno 10 mila mamme”.

La norma consentiva alle mamme di “scambiare” il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (quelli previsti per il congedo parentale facoltativo) per pagare la baby sitter attraverso il libretto famiglia o la retta dell’asilo nido. Chi lo ha già chiesto entro l’anno scorso – ha spiegato l’Inps in un messaggio – deve usarlo entro il 31 dicembre 2019.

Il ‘contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia’ era stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e poi prorogato per il biennio 2017-2018. La legge di bilancio per il 2019 non l’ha rinnovato e quindi dal 1° gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio. Chi ha fatto domanda entro l’anno scorso potrà usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiararle entro febbraio 2020 nella sezione del Libretto Famiglia.

Qualora residuassero mesi interi di beneficio non fruito, questi saranno considerati oggetto di rinuncia con il ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale (il beneficio è divisibile solo per mesi). Ad esempio nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (per un importo di 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo entro il 2019 per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti poiché è stato superato l’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.

Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido invece potrà essere fruito fino al 31 luglio 2019. Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro questo termine saranno considerati oggetto di rinuncia, con il ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale. (Fonte: Ansa)