ROMA – Imu e Tasi, il 16 dicembre bisogna pagare il saldo per le tasse sulla casa. Per 659 Comuni è la prima volta (cioè non è stato pagato nessun acconto), mentre in 5.220 era già stato pagato l’acconto della Tasi entro il 16 ottobre. Chi ha già pagato l’acconto, deve versare entro il 16 dicembre la stessa cifra di allora.
Antonella Donati su Repubblica riassume le regole da seguire:
Per chi si accinge a pagare per la prima volta, ad esempio i nuovi acquirenti, è bene sapere che per la Tasi si applicano le stesse regole previste per l’Imu, sia per determinare la base imponibile – che è data dal valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per 160, sia per le abitazioni che per le pertinenze – sia per quel che riguarda il concetto di “prima casa” sulla quale – per la Tasi – si applica un’aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le abitazioni che pagano anche l’Imu.
La prima casa, dunque, è sempre l’abitazione nella quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente, a prescindere dal numero di immobili eventualmente posseduti. La legge consente poi ai comuni di assimilare a prima casa, ai fini dell’imposta, gli immobili degli anziani in casa di cura, le abitazioni dei residenti all’estero, e le case date in uso ai figli o ai genitori, purché con rendita catastale bassa (fino a 500 euro) o con Isee di chi vi abita entro un massimo di 15.000 euro. L’eventuale assimilazione deve essere sempre espressamente specificata nella delibera di approvazione delle aliquote.
L’Imu per gli immobili diversi dalla prima casa. Oltre alla Tasi, entro il 16 dicembre è dovuto il saldo dell’Imu per gli immobili diversi dalla prima casa. Anche per questo pagamento occorre verificare la specifica delibera, in quanto i comuni hanno avuto la possibilità di decidere in ritardo, rispetto al termine di giugno, non solo per la Tasi ma anche per l’Imu, per cui per l’acconto di giugno è stata applicata l’aliquota del 2013.
L’imposta per i terreni agricoli in collina. Verifica necessaria prima di pagare anche da parte di chi possiede dei terreni agricoli in collina o in montagna. A giugno l’acconto per questi terreni non è stato dovuto, e solo il 1° dicembre sono state dettate le regole di pagamento. Su questa base sono esenti dall’imposta tutti i terreni che si trovano ad un’altezza superiore ai 600 metri. Quando invece cui i terreni si trovano in collina, ossia ad una quota superiore ai 280 metri sul livello del suolo, l’esenzione è riconosciuta solo quando il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo, mentre chi non rientra nella categoria è tenuto comunque a pagare.
Il modello F24 e le compensazioni. Quanto alle modalità di pagamento, i comuni avevano la possibilità di inviare ai contribuenti i bollettini postali precompilati per il pagamento della Tasi. Se non lo hanno fatto è possibile utilizzare il bollettino postale standard oppure il modello F24, senza dimenticare che anche quando Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile, sono sempre e comunque imposte diverse, per cui occorre compilare bollettini distinti o righi distinti del modello F24 indicando i diversi codici di riferimento che identificalo i due tributi.
Utilizzando il modello F24 è anche possibile compensare eventuali crediti Irpef, ma in caso di compensazioni è obbligatorio effettuare il pagamento tramite home banking, in quanto dal 1° ottobre in queste situazioni l’utilizzo del modello cartaceo è escluso. Stesse regole nel caso in cui l’importo da versare superi i 1.000 euro. Se l’importo dovuto è al di sotto dei 12 euro non va effettuato alcun versamento né per l’Imu né per la Tasi. Il calcolo va fatto in riferimento alle imposte dovute per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune, considerando l’imposta su base annua.