Pensioni. Esodati, ricongiunzioni, età, cumulo dopo la riforma

Pubblicato il 13 Marzo 2012 - 13:07 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Pensioni, quattro i pilastri della riforma: innalzamento dell’età pensionabile, sistema di calcolo basato su quanto effettivamente versato (contributivo pro-rata al posto del retributivo), eliminazione della pensione di anzianità (al massimo si parlerà di pensione anticipata), automatismi più stringenti per adeguare i requisiti anagrafici alla speranza di vita (si vive di più, si lavora di più). L’esigenza di rendere più equi e omogenei i vari regimi previdenziali deve essere armonizzata per non penalizzare troppo chi si trova nella fase transitoria della riforma. Il Sole 24 Ore del 13 marzo propone una guida ragionata per rispondere ai non sempre intuitivi quesiti posti dalla riforma, in merito alle varie fattispecie regolamentari e di calcolo che un lavoratore può incontrare.

Vediamo i punti  più controversi o che richiedono maggiori approfondimenti e verifiche: per chi ha lasciato il lavoro ma non ha ancora ottenuto l’assegno pensionistico (esodati), su quali sono i lavoratori che possono restare immuni dalla riforma Fornero, sui contributi soggetti a prescrizione, il calcolo e le regole delle ricongiunzioni per unificare diversi trattamenti previdenziali, sul cumulo pensione-reddito.

Esonerati dalla riforma ed esodati. Intanto sono esenti i lavoratori che abbiano maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 e le lavoratrici dipendenti o autonome che hanno optato o opteranno per il contributivo, a patto che abbiano versato contributi per almeno 35 anni. Poi ci sono tutti coloro i quali abbiano risolto o accettato di risolvere il rapporto di lavoro prima del 4 dicembre 2011. Devono averlo fatto nell’ambito di una procedura collettiva con la stipula di un accordo sindacale. Sono ammessi i lavoratori in mobilità lunga, chi a quella data era coperto da una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, chi, sempre a quella data, era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione o chi, nel servizio pubblico, era stato esonerato dalle sue mansioni.

Il decreto milleproroghe ha esteso l’esonero anche a chi al 31 dicembre 2011 avesse risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche in base agli articoli 410, 411, 412 ter del Codice di Procedura Civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivazione all’esodo. A questo proposito è necessario esibire elementi certi e oggettivi come le comunicazioni obbligatorie: deve avere i requisiti anagrafici e contributivi tali che, in base al regime precedente, gli avrebbero consentito il trattamento pensionistico entro il 2013. Questo significa che tale diritto deve essere maturato entro il 2012, dando spazio ai 12 mesi di finestre mobili previsti dalla precedente legislazione. Se il numero di lavoratori interessati all’applicazione dell’esonero fosse maggiore di quelli effettivamente ammessi al beneficio varrebbe la clausola di salvaguardia, per cui, il beneficio verrebbe ulteriormente esteso solo a patto che, con decreto ministeriale, venga aumentata l’aliquota contributiva non pensionistica dei datori di lavoro privati a copertura finanziaria del provvedimento.

Ricongiunzione onerosa. Unificare le diverse contribuzioni versate in enti differenti è sempre a pagamento, se si vuole ottenere una sola pensione. E’ obbligatorio presentare una domanda. Ovviamente  a patto che i contributi non siano stati già utilizzati per la liquidazione di una pensione. Il principio è che una volta fatti confluire tutti i contributi in un unico fondo la pensione si liquida con i requisiti di quel fondo. La norma 29/79 permette di riunire tutti quegli spezzoni contributivi accumulati presso le gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) facendole confluire nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps.

Perché è sempre a pagamento la ricongiunzione? Prima della manovra del 2010 si potevano valorizzare i contributi antecedenti il 1996 con la ricongiunzione gratuita che avrebbe incrementato gli anni calcolati con il metodo retributivo, più favorevole rispetto al contributivo. L’onere compensa questo “favore”. L’alternativa alla ricongiunzione, cioè la totalizzazione, è gratuita perché impone sempre il calcolo contributivo (cioè quanto effettivamente versato, cioè meno del retributivo).

Per calcolare il costo della ricongiunzione, ovvero la riserva matematica, è indifferente se il lavoratore sia uomo o donna. Fanno fede questi elementi: data di presentazione della richiesta ed età del richiedente riferita a quella data, anzianità contributiva totale. I coefficienti sono quelli aggiornati e operativi dal 2010: in genere l’onere è triplicato rispetto ai vecchi coefficienti.

Cumulo pensione-reddito. Non può avvalersi del cumulo chi passa dal part-time al tempo pieno. I lavoratori socialmente utili non possono accedere a trattamenti pensionistici provvisori: ne usufruiranno quando saranno diventati definitivi. Non vi può accedere chi percepisce assegni straordinari di sostegno al reddito (dipendenti di banche).

Prescrizione. I contributi per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre gestioni obbligatorie, dal primo gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni. A meno che il lavoratore o il superstite non faccia una denuncia entro i 5 anni della scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero.