ROMA – La variazione percentuale per il calcolo delle perequazioni (adeguamento al costo della vita) sugli assegni pensionistici del 2016 è pari a zero: niente aumenti per l’anno prossimo. Al di là delle mancate modifiche in legge di stabilità relative al blocco delle indicizzazioni, è il meccanismo di adeguamento che porta a questo calcolo che si basa sulle stime dell’anno in corso per definire la perequazione dell’anno successivo.
E infatti il decreto 19 novembre 2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale fissa a zero la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni. Il meccanismo è ben spiegato da Mario Valenza su Il Giornale.
Il meccanismo di perequazione prevede infatti che venga fissato un valore stimato, calcolato sull’anno in corso, da applicare in quello immediatamente successivo (in questo caso il 2016) e contemporaneamente divenga definitivo quello utilizzato nell’anno in corso (il 2015, ma riferito al 2014). Proprio per l’effetto combinato di questi due valori, nel 2016 ci sarà un’ulteriore conseguenza negativa per i pensionati. Dato che l’indice previsionale applicato finora al 2015 è stato dello 0,3%, ma il tasso definitivo è dello 0,2%, all’inizio dell’anno prossimo i pensionati dovranno restituire lo 0,1% in più incassato quest’anno. (Mario Valenza, Il Giornale).
Resta confermata la misura relativa al blocco indicizzazione delle pensioni medio alte. Il risparmio va a finanziare l’estensione dell’Opzione Donna a tutto il 2015, oltre che le altre misure del pacchetto pensioni, ovvero: innalzamento no tax area a 8mila euro; part-time per la pensione dopo i 63 anni.
Nel triennio 2014-2016 , la perequazione si applica nella misura:
100% per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo;
95% per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
75% per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
50% per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.