Perequazione pensioni, blocco incostituzionale? TESTO INTEGRALE Ecco perché Tribunale di Genova chiede alla Corte…

Perequazioni, blocco incostituzionale? TESTO INTEGRALE Ecco perché Tribunale di Genova chiede alla Corte...
Perequazione pensioni, il blocco è incostituzionale? TESTO INTEGRALE Ecco perché Tribunale di Genova si rivolge alla Corte

Perequazione pensioni, il blocco modulare deciso dal Governo per aggirare le sentenze della Corte Costituzionale può violare la Costituzione e il giudice Marcello Basilico della sezione lavoro del Tribunale di Genova ha posto il quesito alla Corte stessa. La ordinanza è del giorno 9 agosto 2016.

Ecco il testo integrale della ordinanza di rinvio, che prende lo spunto dalle cause mosse contro Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, da tre pensionati genovesi, Pierangelo Reggiardo, Giuseppe De Rosa e Antonio Pezzano (rappresentati dall’avv. A. Rossi Tortarolo). Rivendicano il diritto alla perequazione automatica integrale del rispettivo trattamento pensionistico per gli anni 2012 e 2013, e chiedono arretrati e interessi.

Non si tratta di pensioni d’oro, come la vulgata demagogia peronista taccia le pensioni di chi ha la colpa di avere versato più contributi e di avere quindi diritto a una pensione proporzionalmente adeguata. Tutti e tre i ricorrenti, ricorda il Tribunale, sono titolari di pensione con decorrenza anteriore al 2011 ed importo lordo mensile di valore superiore, al 31.12.2011, ad € 1.405,05:

Al 31.12.2011 il valore lordo mensile della loro pensione ammontava a € 1.764,14, per Reggiardo, a € 2.036,21 complessivi per De Rosa (di cui € 1.918,25 per trattamento dovuto da un fondo speciale INPS) e ad € 2.267,60, per Pezzano.

Avevano perciò subito il blocco del meccanismo di perequazione automatica (ex art. 34, co. 1, l. 448/98) introdotto dall’art. 24, co. 25, d.l. 201/2011 (conv. in l. 214/2011).

Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa disposizione, il legislatore è intervenuto nella materia con l’art. 1 d.l. 65/2015 (convertito nella legge 109/2015), che ha modificato il testo della norma dell’art. 24, comma 25, d.l. 201/2011 rimodulando la perequazione per il biennio 2012-2013.

I ricorrenti dubitano anche della legittimità di tale disposizione nonché di quelle che vi sono collegate.

L’art. 1, primo comma, d.l. 65/2015 (conv. nella legge 109/2015) ha stabilito quanto segue: “ 1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all’articolo 24 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: [..]

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; [..]”.

Al 31.12.2011 il valore lordo mensile della pensione dei ricorrenti ammontava a € 1.764,14, per Reggiardo, a € 2.036,21 complessivi per De Rosa (di cui € 1.918,25 per trattamento dovuto da un fondo speciale INPS) e ad € 2.267,60, per Pezzano.

Le loro pensioni si collocavano perciò nelle fasce degli importi compresi rispettivamente alle lettere b), c) e d) dell’art. 24, comma 25, d.l. 201/2011, nel testo dianzi riportato. Conseguentemente – anche tale elemento è documentato dall’INPS – nell’agosto 2015 ciascuno di loro ha percepito, a titolo di arretrati dovuti per effetto della citata pronuncia n. 70/2015 della Corte costituzionale, un importo ridotto nella proporzione stabilita dalla norma anziché l’ammontare integrale della rivalutazione maturata nel biennio 2012-2013: per la precisione sono stati erogati € 945,32 a Reggiardo, € 543,45 totali a De Rosa ed € 605,28 a Pezzano.

Con i conteggi sindacali depositati insieme coi rispettivi ricorsi [all. 2], è stato calcolato quanto sarebbe spettato a ciascuno di costoro se non fosse intervenuto il blocco del d.l. 65/2015; tutti vanterebbero ancora crediti residui significativi: € 1.697,5 per Reggiardo; € 2.173,80 per De Rosa; € 2.421,12 per Pezzano. L’INPS non ha contestato tali conteggi.

La disciplina tacciata d’incostituzionalità ha dunque inciso sul valore del trattamento pensionistico goduto dai ricorrenti. Tale incidenza è stata protratta ulteriormente nel tempo, dal legislatore, adottando percentuali riduttive diverse, per il triennio 2014-2016 in forza del comma 25-bis, lett. a) e b), inserito nell’art. 24 d.l. 201/2011 dall’art. 1, secondo comma, d.l. 65/2015.

Recita infatti tale ulteriore disposizione: “La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento”.

La valutazione di legittimità delle norme citate ha dunque rilevanza per la decisione della causa e l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’integrale perequazione rivendicata. Sul meccanismo di blocco della rivalutazione delle pensioni. L’ art. 24, co. 25, d.l. 201/2011 (conv. Con modifiche nella legge 214/2011) aveva stabilito, “in considerazione della contingente situazione finanziaria”, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Le pensioni di valore superiore a tre volte il trattamento minimo INPS non godevano pertanto di alcuna rivalutazione. Il blocco operava quindi per le pensioni d’importo superiore ad € 1.217,00 netti.

Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 a Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 24, co. 25, d.l. 201/2011, per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui ha previsto, per le ragioni anzidette, che la rivalutazione automatica fosse riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. La pronuncia ha avuto l’effetto di ripristinare l’integrale applicazione del meccanismo perequativo previsto dall’art. 34, primo comma, l. 448/98, non essendovi disposizione che – così com’era invece avvenuto tra il 2001 ed il 2010 con l’art. 69, primo comma, l. 388/2000 e norme successive – per il biennio 2012-2013 ne limitasse l’operatività. Esso vale per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di pensione in godimento ed è attuato con una copertura decrescente in rapporto all’incremento del valore della prestazione; l’aumento per la rivalutazione automatica viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.

Ma con d.l. 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge 17 luglio 2015, n. 109 si è stabilito quanto segue: 1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all’articolo 24 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; 2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: «25‐bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento; 25‐ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25‐bis sono rivalutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base della normativa vigente.». 2. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell’importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.». 3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015” (art. 1).

L’intervento ha reintrodotto dunque per gli stessi anni 2012-2013 un blocco della perequazione automatica delle pensioni seppure con misure graduate: – ha confermato l’esenzione integrale dalla disattivazione per le sole pensioni d’importo superiore a tre volte il minimo; – ha elevato la soglia dell’esclusione totale della rivalutazione da tre a sei volte il minimo; ha inserito fasce intermedie, identificate sempre mediante il rapporto di valore tra trattamento complessivo in godimento e pensione minima, cui applicare la perequazione in misura parziale (40% per quelli compresi tra tre e quattro volte la minima; 20% per quelli compresi tra quattro e cinque volte; 10% per quelli compresi tra cinque e sei volte); – ha limitato l’operatività della rivalutazione relativa al biennio al 20% per il biennio seguente, 2014-2015, ed al 50% per il 2016.

Sulla non manifesta infondatezza dell’eccezione d’incostituzionalità. 1 – Così com’è stato ribadito dalla citata sentenza 70/2015, la perequazione automatica dei trattamenti di pensione è uno strumento tecnico diretto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., connesso al principio di sufficienza della retribuzione, di cui all’art. 36, primo comma, Cost., dovendosi intendere il trattamento di quiescenza come una retribuzione differita (su cui già Corte cost., 208/2014, 116/2013 nonché, con specifico riferimento alla dinamica retribuzione-pensione, 226/1993). Perciò “la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario”. Su tale premessa le scelte legislative devono muoversi secondo finalità ragionevoli, per perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale (ex art. 3, secondo comma, Cost.) onde evitare che esse si risolvano in una disparità di trattamento per alcune categorie di pensionati. Il limite della ragionevolezza deve pertanto guidare il legislatore nell’individuare un “sopportabile scostamento” tra dinamica delle retribuzioni e quella delle pensioni (cfr. ancora Corte cost., 226/93), bilanciando le esigenze di rispetto delle risorse finanziarie disponibili con la salvaguardia “irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte cost., 316/2010). Su tali binari quel limite viene declinato in una lettura sistematica dei principi degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.: proporzionalità e adeguatezza non solo devono sussistere al momento del collocamento a riposo, ma vanno “costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”; se non è dovuta una coincidenza automatica ed integrale tra pensione ed ultima retribuzione (Corte cost., 316/2010), va comunque garantito il costante adeguamento della prima alla seconda (Corte cost., 501/88).

Perciò una sospensione a tempo indeterminato della perequazione o la reiterazione frequente di misure dirette a paralizzarlo esporrebbero il sistema pensionistico a tensioni evidenti coi principi di proporzionalità e adeguatezza. Questo “monito” – espresso dalla Corte costituzionale chiosando per il futuro la motivazione con cui aveva valutato legittima il blocco della rivalutazione disposto per il solo 2008 dall’art. 1, co. 19, l. 247/2007 (316/2010) – è stato ripreso nel vaglio negativo dell’art. 24, co. 25, d.l. 201/2011, per affermarne l’inosservanza. Il legislatore ha mancato di esercitare il corretto bilanciamento tra ragioni di spesa e tutela del potere di acquisto del trattamento pensionistico poiché ha disatteso, nella genericità del  proprio richiamo alla “contingente situazione finanziaria”, il vincolo di scopo ineludibile del sacrificio economico imposto ai pensionati.

E’ inevitabile osservare come anche nel nuovo testo dell’art. 24 d.l. 201/2011, così come sostituito col d.l. 65/2015, l’intervento sulla rivalutazione sia motivato dal “rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica” e dalla “salvaguardia della solidarietà intergenerazionale”, cioè da enunciazioni generiche e relative a finalità già insite di per sé (ex artt. 81 e 38 Cost., rispettivamente) in ogni iniziativa legislativa adottata nella materia pensionistica.

Tanto meno esso viene giustificato nella legge 109/2015 di conversione. Nella relazione illustrativa al disegno di legge le ragioni vengono espresse ponendo come unico riferimento i maggiori oneri finanziari che lo Stato sopporterebbe in via decrescente tra il 2012 ed il 2016 per effetto della riattivazione del meccanismo perequativo dell’art. 69 l. 388/2000 conseguente alla sentenza 70/2015 della Corte costituzionale. Manca qualsiasi accenno al perché s’intenda comunque riequilibrare il disavanzo con l’intervento sul sistema pensionistico ed al perché esso venga modulato con le specificità dianzi esposte.

Ben diverse erano le ragioni – compensare l’eliminazione, con un metodo più graduale e flessibile basato sul concorso di età anagrafica ed anzianità contributiva, dell’innalzamento improvviso a 60 anni, dall’1.1.2008, dell’età minima per l’accesso alla pensione di anzianità – che presiedevano al blocco della perequazione automatica disposto con la norma già citata dell’art. 1, co. 19, l. 247/2007. Si trattava dunque d’una misura mirata a rifinanziare secondo principi solidaristici gl’interventi adottati per le pensioni di anzianità. Essa valeva per il solo 2008 ed incideva sui trattamenti più elevati, pari a otto volte quelli minimi INPS.

La finalità solidaristica contrapposta ad un incremento di spesa determinato dalla correzione del sistema pensionistico rendeva ragionevole, con riferimento all’art. 3 Cost., l’adozione d’una misura annuale che differenziava situazioni comunque obiettivamente diverse; il livello economico dei trattamenti incisi e l’effetto limitato al 2008 non scalfivano le esigenze minime di protezione della persona garantite dall’art. 36 Cost.; per il loro importo piuttosto elevato le pensioni sacrificate avevano “margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo” che scongiuravano un conflitto col principio di adeguatezza dell’art. 38, secondo comma, Cost. (sent. 316/2010).

Non altrettanto può dirsi per la norma in questione. Oltre a difettare delle precise ragioni solidaristiche e, più in generale, di ragioni tecniche puntuali che la giustifichino, il nuovo disposto dell’art. 24, comma 25, ha effetti distribuiti su più anni e destinati a divenire permanenti, poiché non v’è previsione di recupero futuro del mancato incremento rivalutativo della base di calcolo dei trattamenti pensionistici. Con un’unica disposizione si è dunque realizzata di fatto una reiterazione annuale della paralisi del meccanismo perequativo, in contrasto col monito più volte ripetuto dalla Corte costituzionale. Vengono inoltre incise pensioni di valore economico inferiore alla metà di quelle che la sentenza 316/2010 aveva ritenuto dotate di “margini di resistenza” alla perdita del potere d’acquisto: non solo risultano esclusi integralmente dalla rivalutazione i trattamenti superiori a sei volte il minimo, ma vengono intaccati significativamente anche quelli di circa 1.500,00 euro lordi, com’è il caso dei ricorrenti. La modifica normativa adottata col decreto 65/2015 ed integrata con la legge di conversione 109/2015 ha introdotto così uno strumento che eccede nell’opera di riequilibrio finanziario rispetto al fine dichiarato, senza garantire appieno la conservazione nel tempo del potere d’acquisto delle pensioni incise e sacrificando perciò in misura sproporzionata la tutela dei beneficiari di trattamenti previdenziali non elevati.

Si manifesta in tale modo l’irragionevolezza delle disposizioni contenute nei commi 25 e 25-bis del nuovo testo dell’art. 24 d.l. 201/2011. Una conferma di questa conclusione si ha nella più recente decisione della Corte costituzionale in tema di contributo di solidarietà pensionistico: si tratta d’una misura diversa, ma comunque connotata, come quella in esame, dall’eccezionalità resa necessaria dal rispetto dei già richiamati principi di adeguatezza e proporzionalità ex artt. 38, secondo comma, e 36, primo comma Cost.; nel caso di specie si è vagliato la norma dell’art. 1, co. 486, l. 147/2013, che ha introdotto il contributo per il triennio 2014-2016 in misura crescente sui trattamenti pensionistici obbligatori superiori a 14 volte il trattamento minimo anche al fine di concorrere a finanziare le misure di salvaguardia pensionistica per i lavoratori definiti “esodati”.

La Corte costituzionale ne ha riconosciuto il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, “sia pur al limite”, per il fatto che l’intervento incide sulle pensioni più elevate ed opera all’interno del sistema complessivo della previdenza (Corte cost. 13 luglio 2016, n. 173). E’ di tutta evidenza che caratteristiche siffatte, le quali hanno consentito all’art. 1, co. 486, l. 147/2013 di superare lo scrutinio di costituzionalità, difettano ancora una volta nelle disposizioni vigenti dell’art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l. 201/2011.

Anzi, a ben vedere queste sono prive d’un ulteriore elemento, che pure la Consulta non ha avuto modo di considerare: il contributo di solidarietà è infatti misura una tantum, sicché alla scadenza del periodo di applicazione torna a ripristinarsi il valore originario della pensione, al contrario di quanto avviene, come s’è detto, per effetto del blocco della perequazione.

Va da ultimo ricordato come l’intervento del 2015 segua altre, seppure meno afflittive, misure di contenimento di questo meccanismo adottate dal legislatore dal 1992 in poi. In particolare nel più recente periodo vi sono state le disposizioni degli artt. 59, co. 13, l. 449/97, 1, co. 19, l. 247/2007 e 24, co. 25, d.l. 201/2011 che hanno pressoché sistematicamente limitato la funzionalità della perequazione col solo intervallo 2001-2007. Col d.l. 65/2015 si è quindi riprodotta quella “frequente reiterazione” (Corte cost., 316/2010) di misure capace di paralizzare per un lungo periodo l’adeguamento concepito per evitare la perdita di potere d’acquisto delle pensioni. Non può dirsi manifestamente infondata, dunque, l’eccezione d’illegittimità delle norme predette rispetto ai parametri forniti dalla lettura sistematica degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Così com’è stato rilevato nella discussione orale della causa, le norme del d.l. 65/2015 sono collegate alla rimodulazione applicativa delle percentuali di rivalutazione compiuta con l’art. 1, co. 483, l. 147/2013 (e successive modifiche). In particolare, per il triennio 2014-2016 la perequazione si applica nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici d’importo fino a tre volte quello minimo, del 95% per quelli superiori a tre volte e pari od inferiori a quattro, del 75% per quelli superiori a quattro e pari od inferiori a cinque e del 50% per quelli superiori a cinque e pari od inferiori a sei. Per quelli di valore superiore a sei volte il trattamento minimo è stato previsto il sostanziale azzeramento nel 2014 (salvo un incremento fisso di € 13,08) e la rivalutazione al 45% per gli anni successivi. Per effetto dell’estensione operata dall’art. 1, co. 286, lett. b), delle legge 208/2015, tale meccanismo è destinato a perdurare fino al 31.12.2018, dopo il quale tornerebbe ad applicarsi quello di cui all’art. 69, primo comma, l. 388/2000. L’eventuale giudizio di conformità a Costituzione dell’art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l. 2014/2011, nel testo introdotto dal d. l. 65/2011 e dalla sua legge di conversione, comporterebbe l’azzeramento della rivalutazione annuale delle pensioni d’importo sei volte superiore al trattamento minimo per un triennio ed un’applicazione successiva del meccanismo perequativo in misura inferiore alla metà per un ulteriore triennio. Di questi effetti non si è preoccupato il legislatore del 2015, omettendo di coordinare le diverse disposizioni. Poiché la soglia del sestuplo del trattamento minimo INPS include pensioni di valore ben più modesto rispetto a quelle dotate dei margini di resistenza all’inflazione, secondo la Corte costituzionale (sent. 316/2010), il sacrificio che deriverebbe dall’applicazione combinata del doppio meccanismo risulterebbe sproporzionato e, di conseguenza, irragionevole. Pertanto, nel caso fosse ritenuta infondata la prima eccezione d’illegittimità, risulterebbe non manifestamente infondata quella relativa all’art. 1, co. 483, lett. e), l. 147/2013 (e successive modifiche) in combinazione le norme vigenti dell’art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l. 201/2011, alla stregua dei parametri costituzionali dianzi richiamati.

3 – Si è avuto modo di constatare come la modifica apportata all’art, 24, co. 25, d. l. 201/2011 dal d.l. 65/2011 abbia riproposto taluni dei vizi già rilevati dalla Corte costituzionale nel testo originario della norma: manca ugualmente il rispetto del vincolo di scopo, stante la genericità delle giustificazioni poste a base del bilanciamento tra ragioni di spesa pubblica e tutela dei diritti dei pensionati; sono ancora una volta valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità; viene confermato il carattere definitivo del sacrificio economico, in difetto d’una norma che preveda meccanismi di recupero futuro del valore reale dei trattamenti incisi; per le pensioni superiori di sei volte al trattamento minimo viene riprodotto e prolungato nel tempo l’azzeramento della perequazione. Nonostante le varianti inserite e relative alle fasce di reddito pensionistico intermedie, dunque, il nuovo testo non pare adeguarsi alla dichiarata illegittimità della norma originaria, ma, vanificandone la portata retroattiva, sembra quasi volerne aggirare la statuizione e neutralizzare i vantaggi economici prevalenti, che ne sarebbero derivati per i titolari delle pensioni incise col ritorno all’applicazione dell’art. 69, primo comma, l. 388/2000.

Va ricordato che nel dibattito sull’estensione del giudicato costituzionale, la Corte pare avere di recente adottato decisamente l’indirizzo favorevole ad una nozione sostanziale. Dopo pronunce di vario segno (cfr. da un lato, Corte cost., 245/2012 e, prima ancora, 88/66; dall’altro Corte cost. 194/2002 e 262/2009), infatti, si è infatti censurata la norma che, “evidentemente priva di autonomia, si prefigge soltanto di ricostituire una base normativa per “effetti” e “rapporti” relativi a contratti che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale, ne sarebbero rimasti privi: né il carattere temporaneo della disposizione sembra risolvere il problema e nemmeno attenuarne la portata. Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell’art. 136 Cost.: su di essa – si è detto – «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73 del 1963, che dichiarò la illegittimità di una legge, successiva alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con la quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volontà di «non accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all’entrata in vigore della nuova legge»; tra le altre pronunce risalenti, la sentenza n. 88 del 1966, ove si è precisato che il precetto costituzionale, di cui si è detto, sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»).

Princìpi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983). Se appare, infatti, evidente che una pronuncia di illegittimità costituzionale non possa, in linea di principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un “esproprio” della potestà legislativa sul punto – tenuto anche conto che una declaratoria di illegittimità ha contenuto, oggetto e occasione circoscritti dal “tema” normativo devoluto e dal “contesto” in cui la pronuncia demolitoria è chiamata ad iscriversi –, è del pari evidente, tuttavia, che questa non possa risultare pronunciata “inutilmente”, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz’altro da escludere che possa legittimamente farlo – come avvenuto nella specie – limitandosi a “salvare”, e cioè a “mantenere in vita”, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Il contrasto con l’art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale.

In altri termini: nel mutato contesto di esperienza determinato da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte; un altro conto è emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via indiretta, l’efficacia di norme che «non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)” (Corte cost., 16 luglio 2015, n. 169). L’indirizzo espresso da questa decisione trova conferma nella già citata sentenza 173/2016: pur escludendo nella fattispecie l’elusione del giudicato costituzionale (rappresentato dalla sentenza 116/2013), infatti, ne ha vagliato il rispetto anche con riferimento non solo al tenore testuale della norma successiva, ma anche ai suoi “effetti” e finanche alle “finalità”. Nel caso in esame il legislatore del 2015 è intervenuto disponendo anche per il passato e neutralizzando gli effetti della sentenza 70/2015 con una tecnica in parte già censurata dalla stessa decisione. Si è così impedito che la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 25, d.l. 201/211 producesse le conseguenze previste dall’art. 136 Cost., cioè la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia. Il risultato elusivo della sentenza 70/2015 è massimamente evidente per le pensioni di valore complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo. Si pone di conseguenza, come non manifestamente infondata, la questione di legittimità della disciplina esaminata anche alla stregua dell’art. 136 della Costituzione. p.q.m. applicando gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/53, a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, nel testo sostituito dall’ 1 d.l. 65/2015 (convertito in legge 109/2015), nella parte in cui prevedono che: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: [.. ] b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 25‐bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento», per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 24, co. 25 e 25-bis, d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, nel testo sostituito dall’ 1 d.l. 65/2015 (convertito in legge 109/2015), nelle parti indicate al capo a), per violazione dell’art. 136 della Costituzione; c) dichiara rilevante e non manifestamente infondata – nel caso siano ritenute conformi a Costituzione le disposizioni sub a) – la questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni in collegamento con la norma dell’art. 1, comma 483, legge 147/2013, così come infine modificata dall’art. 1, comma 286, lett. b), legge 208/2015, nella parte in cui prevede che «per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é riconosciuta: [..] d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS», per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 l. 87/53, sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

 

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