Papà e mamma si separano? Meno tasse se ci sono accordi pro-figli

ROMA – Nel caso di separazione tra coniugi il fisco fa un passo indietro nei trasferimenti patrimoniali, soprattutto se gli accordi sono a beneficio dei figli. E’ quanto prevede una importante circolare fiscale che affronta il nodo dell’imposta di registro, sciogliendo alcuni nodi relativi a questo tributo.

L’agevolazione prima casa, viene inoltre stabilito, non si perde nel caso in cui, per un accordo preso in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi ceda all’altro la propria quota dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.

ACCORDI PRO-FIGLI: Esenzione da bollo, registro e ogni altra tassa per gli accordi patrimoniali stipulati dai coniugi nell’ambito della separazione a favore dei figli, purché siano esplicitamente considerati funzionali e indispensabili a risolvere la crisi coniugale. Non è tassato, ad esempio, l’atto con cui il genitore, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, come proprietario della casa coniugale ne trasferisce al figlio la nuda proprietà. Ciò a patto che il testo dell’accordo di separazione omologato dal tribunale preveda espressamente la funzione ”risolutrice” della disposizione patrimoniale.

PRIMA CASA, L’AGEVOLAZIONE RESISTE ALLA SEPARAZIONE: La circolare chiarisce che, sempre in caso di separazione, resiste l’agevolazione prima casa, anche se viene ceduta. Il bonus, infatti, non si perde nel caso in cui uno dei coniugi cede all’altro la propria quota dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che chi ha ceduto la sua ”parte” acquisti o meno una nuova casa. Non solo. L’agevolazione prima casa non decade anche nel caso in cui l’accordo omologato dal tribunale prevede che moglie e marito cedano ad altri la proprietà dell’immobile, con rinuncia da parte di uno dei due a favore dell’altro dell’incasso della vendita. Il regime di favore termina però se il coniuge a cui è assegnato l’intero corrispettivo della vendita non riacquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

ALTRE NOVITA’: Tra gli altri chiarimenti viene spiegato come applicare l’imposta di registro su concordato preventivo e ristrutturazione debiti. I decreti scontano l’imposta nella ”quota” fissa di 168 euro. Sono soggetti, invece, all’imposta in misura proporzionale gli atti giudiziari di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, se costituiscono titolo per trasferire o costituire diritti reali, tra l’altro, su beni immobili o unità da diporto. Chiarimenti, inoltre, sono stati forniti sulla cessione di aree non edificabili.

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