Pensioni. Corte Cassazione: contributo solidarietà retroattivo? Non si può

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 8 Settembre 2014 - 09:05 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni. Corte di Cassazione: taglio retroattivo? Non si può

Non si possono tagliare le pensioni retroattivamente: lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Pensioni e previdenza. La Corte di Cassazione salva i diritti acquisiti e mette un punto fermo e lancia un monito chiaro e forte a Matteo Renzi, Giuliano Poletti, Cesare Damiano, Giorgia Meloni e prima di loro Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta e tutti gli altri che hanno fisso in testa di punire i pensionati che hanno diritto a pensioni appena un po’ superiori alla media.

Anche se la sentenza 17892/2014 è specificamente rivolta al caso dei ragionieri, i principi che stabilisce e le indicazioni che dà valgono per tutte le gestioni.

Per le casse autonome, ha stabilito la Corte di Cassazione, i tagli possono valere solo per il futuro: interventi retroattivi non sono giustificati nemmeno da un presunto e asserito interesse generale. Le Casse dei professionisti non possono tagliare le pensioni attese senza rispettare il principio del “pro rata”, ovvero senza considerare quanto maturato fino a quel momento.

Altro punto fermo importante affermato dalla Corte di Cassazione è che la legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) non è di interpretazione autentica e non sana gli «strappi» al pro rata precedenti al 2007.

Riporto qui un articolo di Maria Carla De Cesari pubblicato sul Sole 24 Ore, che rappresenta con chiarezza e completezza la situazione dopo la sentenza 17892/2014.

Le vecchie delibere delle Casse che hanno tagliato le pensioni attese, senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento, sono di nuovo a rischio.

A non reggere, davanti alla Corte di Cassazione sono, in particolare, le riforme della Cassa ragionieri, che hanno rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza “patrimonializzare” il maturato sino a quel momento, con il calcolo sui redditi dei migliori 15 anni nell’arco negli ultimi 20.

La “clausola di salvaguardia”, contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il principio del pro rata, come stabilito dall’articolo 3, comma 12 della legge 335/1996.

La Cassazione – con la sentenza 17892/2014 – non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 488), secondo cui il pro rata “temperato” – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse.

La Corte di Cassazione richiama le considerazioni del giudice delle leggi sul limite del legislatore nell’emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Lo fa con un punto di arrivo opposto rispetto alla Corte di Appello di Genova (sentenza del 5 febbraio 2014).

«La norma – spiega la Cassazione – che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze 271 e 257 del 2011)».

Le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale non ricorrono nel caso specifico: la Cassazione spiega che viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retraottivo, a distanza di oltre 10 anni, «a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza», che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento.

La norma della legge di Stabilità è innovativa in quanto la Cassazione, per consolidato orientamento, ha ritenuto che le delibere ante 2007 dovevano rispettare in modo rigido il pro rata, cristallizzando quanto maturato tempo per tempo dagli icritti. La norma della legge 296/2006, articolo 1, comma 763 sul pro rata mitigato «non vale a sanare le illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione».

Il pro rata temperato della legge 296, rispetto al principio rigido della versione originaria delle legge 335, è giustificato dalla necessità di garantire gli equilibri di lungo periodo.

Tuttavia la Cassazione ha detto più volte che «ciò non può che valere per il futuro», per le delibere adottate dal 1° gennaio 2007, mentre «si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere» del 2002 e del 2003, per esempio. Per questo la Cassazione ritiene innovativa (e non interpretativa) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006.

Né si può invocare un motivo imperativo d’interesse generale che giustificherebbe una disposizione con portata retroattiva: per questo, conclude la Cassazione, non si può che rigettare l’«ingerenza del potere legislativo».