Biotestamento, la Camera approva. Adesso il testo passa al Senato

Biotestamento, la Camera approva. Adesso il testo passa al Senato
Biotestamento, la Camera approva. Adesso il testo passa al Senato

ROMA – La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul biotestamento, che adesso passa al Senato. I sì sono stati 326, i no 37. Il provvedimento, di cui si iniziò a parlare otto anni fa, dopo la morte di Eluana Englaro, ha ricevuto una accelerazione dopo il caso di Dj Fabo, il giovane milanese immobilizzato a letto che è stato accompagnato da Marco Cappato in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. 

Ma che cosa prevede il disegno di legge? Il paziente ha diritto a chiedere lo stop alle cura, ma il medico può rifiutarsi di staccare la spina in base all’ormai noto principio dell’obiezione di coscienza. A quel punto è previsto che un altro medico della stessa struttura intervenga per far rispettare le disposizioni del paziente. Il disegno di legge prevede quindi il divieto all’accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. Ma è polemica sull’obiezione di coscienza. 

In base al testo “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico”. Inoltre, “nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure”.

Nel testo resta un’altra norma dal forte impatto: le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle Regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”.  L’Aula della Camera infatti ha respinto a scrutinio segreto l’emendamento di cui era primo firmatario Gian Luigi Gigli volto ad evitare penalizzazioni “nei rapporti che legano” quelle strutture al Sistema sanitario nazionale.

Tra gli articoli approvati anche quello che specifica la validità delle Dat, le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Le Dat possono essere redatte in forma scritta o videoregistrata, a seconda delle condizioni del paziente, e vincolano il medico, ma possono essere disattese nel caso in cui appaiono palesemente incongrue o se le condizioni nel frattempo sono mutate, o se sono sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Sempre in forma scritta o videoregistrata le Dat sono modificabili in ogni momento.

Avanza così dopo anni di ostacoli il provvedimento dopo più di 10 anni dalla morte di Pier Giorgio Welby e il clamore degli italiani andati in Svizzera con Marco Cappato e Mina Welby, indagati per istigazione al suicidio.

La prima parte riguarda il consenso informato del paziente cosciente, e quindi capace di esprimere direttamente le proprie volontà sulle cure; la seconda parte le Dat, direttive anticipate di volontà. Fra i punti più delicati e discussi c’è quello che riguarda nutrizione e idratazione artificiali: le società scientifiche ritengono sia un atto medico mentre per i cattolici non andrebbe interrotto mai.

 

Gestione cookie