Gli emendamenti al decreto legge sulla Protezione civile

Pubblicato il 17 Febbraio 2010 - 11:16 OLTRE 6 MESI FA

Agostino Ghiglia

Sono almeno una decina gli emendanenti della Camera dei deputati al decreto legge sulla Protezione Civile, che deve essere trasformato in legge entro la fine del mese. Gran parte delle modifiche approvate sono state proposte proprio dal relatore del primo testo, il deputato del Pdl Agostino Ghiglia.

Il Senato ha approvato un testo al quale il governo vorrebbe ora apportare emendamenti, che martedì 16 febbraio la commissione ambiente della Camera ha approvato e che oggi, mercoledì 17, saranno sottoposti all’aula di Montecitorio.

Il primo emendamento è all’articolo 3, che dice: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria”

L’emendamento prevede che al comma, dopo le parole: “azioni giudiziarie” vengano inserite le seguenti: “civili, amministrative”.

Il commento del relatore è: “In questo modo si escludono le azioni giudiziarie penali dalla sospensione”, meglio tardi che mai…

Emendamento all’articolo 6

Sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: “Il valore dell’impianto alia data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto è determinato in 355 milioni di euro.”;

conseguentemente,

All’articolo 7, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “previa intesa con la Regione stessa,” aggiungere le seguenti ” o ad altro ente pubblico anche non territoriale,”;

b) sopprimere il comma l-bis;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole “per la durata di anni due” con le seguenti: “per una durata fino a quindici anni”.

Conseguentemente,

all’articolo 18, sopprimere il comma l-bis

Emendamento all’ Art. 10-bis.

Sopprimere il comma 2.

Commento del relatore: “Si sopprime la possibilità della proroga per 12 mesi del regime giudiziario speciale nella materia di rifiuti nella Regione Campania”.

Emendamento all’articolo 11.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “di competenza delle amministrazioni territoriali”, inserire le seguenti: “compresi quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 13, comma 1”;

b) al comma 4, sostituire le parole “anche richiedendo l’ausilio degli organi di polizia tributaria.” Con le seguenti: “. Le province, a tal fine, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l’ausilio degli organi di polizia tributaria.”;

c) sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casaiduni e Pianodardine di cui all’articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 200S, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all’esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.”.

Emendamento all’articolo 13. Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole “mediante assunzioni” inserire le seguenti: anche in sovrannumero con riassorbimento,”;

b) al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l’anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell’articolo 18.”.

c) sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all’articolo 2, comma 36,

della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l’attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell’accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009

Conseguentemente,

all’articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

1) nell’alinea del comma 1, sostituire le parole “euro 5.000.000 a decorrere dall’anno 2010” con le seguenti: “euro 5.000.000 per l’anno 2010”;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: “a) quanto a euro 35.000.000 per l’anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, per un importo di euro 60 819.000 per l’anno 2010 ed euro 30.000.000 per l’anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 200S, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l’anno 2010. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sofà cassa, di euro 5.100.000 per l’anno 2011 e di euro 35.100.000 per l’anno 2012. Tali disponibilità oi cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale;”.

Emendamento all’articolo 15. Sopprimere ìi comma 3-quater.

Spiega il relatore: “Si sopprime l’attribuzione a) Dipertimento della Protezione civile delle funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana.”

L’articolo 15 bis viene soppresso del tutto.

Commenta il relatore: “Si sopprimono le norme sulla formazione continua dei pubblici dipendenti e sul relativo Fondo inserite dal Senato”.

L’articolo 16, quello attorno al quale si è accesa la maggiore attenzione, che prevedeva la costituzione della Protezione civile servizi spa,  viene sostituito. Ecco la nuova versione:

Gestione della fiotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alia formazione del personale. Ove l’incarico di cui 3l presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuon ruolo per tutto il periodo di durata dell’incarico. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pan a 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. All’atto del subentro del Dipartimento della Protezione civile all’attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all’articolo 3 della legge n. 225 del 1992.

Emendamento all’articolo 17.

Al comma 1 sostituire le parole  “ovunque ricorrono, con le seguenti: “n. 185 del 2008”.

Spiega il relatore che “si tratta di una correzione di un mero errore materiale contenuto nel testo originano del decreto- legge”.

Al comma 2 dell’articolo 17, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:  «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 690.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall’anno 2010,  di euro 230.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007 n.46,  di euro 320.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002,.n.179, di euro 40.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002 , n.179 ».

All’articolo 17, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente

“2-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: “5-ter. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i

versamenti tributari e contributivi sofio disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo».

Art. 17-ter

Al comma 6

Sostituire le parole: “della Società Protezione civile servizi s p.a ” con le seguenti: “del Dipartimento della protezione civile”

Art 17- quinquies

Sopprimere l’articolo.