Le “Quattro Protezioni”: un poker in mano alla politica e la giustizia “passa”

Pubblicato il 8 Febbraio 2010 - 17:08 OLTRE 6 MESI FA

Le “Quattro  Protezioni”: governo e maggioranza per stare sul sicuro si stanno servendo un poker di leggi nella partita con la giustizia. Quattro scudi che in alcuni casi sono già al vaglio delle Camere, in altri casi devono ancora cominciare l’iter che li disciplini in ambito normativo.

1 – Processo breve. Il disegno di legge su quello che il Pdl chiama “processo certo” (ma che è noto a tutti con il nome di “processo breve”) è stato già approvato in Senato. Il provvedimento fissa la durata massima dei processi. A seconda del tipo di reato, il processo deve finire entro un limite di tempo prestabilito. Per i reati che prevedono pene inferiori ai 10 anni, la durata massima del processo in tutti i suoi gradi di giudizio non deve superare i 6 anni e mezzo. Per i reati con pene di poco superiori ai 10 anni deve durare al massimo 7 anni e mezzo. Per i reati gravissimi il “tetto” massimo è di 10 anni. Per quest’ultimo tipo di reati il giudice può stabilire di allungare la durata di un terzo. Al di fuori di questi termini, il processo viene estinto. Si fa, dice il governo, per dare al cittadino certezza. Manca però il “d’ora in poi” e quindi c’è incertezza massima sulla sorte dei processi in corso, in pratica è una norma che “va indietro” e quindi li spegne i processi in corso.

2 – Legittimo impedimento. Il disegno di legge sul legittimo impedimento è stato approvato dalla Camera il 3 febbraio. Si tratta di una sorta di “scudo processuale” per il presidente del Consiglio e i suoi ministri. In cosa consiste esattamente? Secondo il disegno di legge il premier e i ministri imputati chiedono il rinvio dell’udienza per impegni istituzionali. In sostanza gli imputati devono comunicare la propria agenda al giudice, che prende atto degli impegni che “impediscono” loro di comparire in Tribunale. Una norma simile già esiste, ma con una differenza sostanziale: adesso il giudice può stabilire che si tratti di effettivi “impedimenti”. Con la nuova norma, invece, il giudice può solo prendere atto degli “impedimenti”. Quindi il suo ruolo diventa un ruolo notarile, non più giudicante. Secondo il testo del ddl, il legittimo impedimento è una norma valida per 18 mesi. Si tratta di 3 rinvii, ogni rinvio fa slittare l’udienza di 6 mesi.

3 – Lodo Ter. Se diventerà legge, sarà la norma che sospenderà i processi nei confronti non più del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio, del presidente della Camera, del presidente del Senato come i due Lodo precedenti. Il terzo e ultimo Lodo “copre” premier e ministri ma non Capo dello Stato e presidenti delle Camere. Chi ricopre uno di questi incarichi non potrà dunque essere processato fino alla fine del proprio mandato. Viene anche chiamato “Lodo Alfano bis”, il precedente è stato bocciato dalla Corte Costituzionale con grande e pubblico dispetto di Berlusconi: “Lo fanno perché sono tutti di sinistra…”.  Questa volta la maggioranza pensa di far approvare il provvedimento con l’iter costituzionale per la formazione delle leggi (e quindi con il doppio voto di ciascuna Camera). A dicembre la Corte Costituzionale aveva silurato il Lodo Alfano perché vi aveva rilevato due irregolarità. La prima anomalia riguardava appunto la procedura di formazione della legge, una procedura che fu appunto definita “non costituzionale”. Il secondo rilievo mosso dalla Corte riguardava poi il disaccordo con l’articolo 3 della Costituzione, che prevede l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Anche per il “Lodo Ter” la Corte Costituzionale può muovere questo appunto, e potrebbe di fatto demandare l’approvazione della legge ai cittadini, tramite referendum.

4 – Immunità. Un’altra norma che potrebbe essere reintrodotta è quella dell’immunità parlamentare: i magistrati sarebbero costretti a chiedere l’autorizzazione delle Camere per poter indagare un parlamentare. Oppure, in una versione più soft e accettabile, potrebbeo indagare senza autorizzazione preventiva ma non potrebbero senza il sì delle Camere rinviare a giudizio. Questa norma sarebbe reintrodotta perché era già prevista dalla Costituzione del 1948. Anche in quel caso era stabilito che i magistrati dovevano chiedere l’autorizzazione per indagare sui parlamentari. La proposta di ripristinare l’immunità lascia aperti alcuni interrogativi che non sono stati ancora spiegati nello specifico dai promotori della legge. Il giudice dovrà chiedere l’autorizzazione alle Camere solo per reati di funzione? L’immunità sarà valida solo durante il mandato del parlamentare “sospettato di reato”? Per quante legislature sarà valida?

Le “Quattro Protezioni”: bastano e avanzano per risolvere la partita tra politica e giustizia con secco risultato: quattro a zero.