Cassazione: sull’affido condiviso dei figli basta ricorsi. Decideranno i giudici di merito

Pubblicato il 22 Ottobre 2010 - 18:54 OLTRE 6 MESI FA

La Cassazione ricorda ai genitori separati, con l’affido condiviso dei figli, che i giudici di merito – da quando è in vigore la legge sulla bigenitorialità che può acuire le situazioni di contrasto – hanno molto più potere di intervento rispetto a prima e che, pertanto, è inutile fare ricorso alla Suprema Corte per contestare i provvedimenti decisi nell’interesse dei minori contesi nonostante l’affidamento comune.

Così la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una madre separata alla quale la Corte di Appello di Napoli aveva intimato, con “ammonimento”, di smetterla di ostacolare il rapporto tra il figlio minore e l’ex marito.

Il ragazzino era in affido condiviso e convivente con la madre che, per allontanarlo dal padre, si era trasferita con il figlio in un altro comune senza concordare nulla con l’ex marito. Per questo la Corte di Appello l’aveva ‘sanzionata’ e aveva “collocato” il ragazzino a vivere con il padre. Disposizioni che la Cassazione ha confermato, spiegando che i maggiori poteri conferiti dalla legge 54 ai giudici di merito rispondono all’intento del legislatore di “fornire uno strumento per la soluzione di conflitti tra genitori, riguardo i figli, che, a seguito della nuova normativa potrebbero presentarsi più frequentemente”.

In particolare, la Suprema Corte sottolinea che “non sono ricorribili per Cassazione” tutte le decisioni dei giudici di merito che riguardano l’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento (come “la scelta della scuola, un intervento medico sul minore ecc).

In Cassazione non si può fare ricorso nemmeno, dicono i supremi giudici, se un genitore è contrario non solo a decisioni su “aspetti patrimoniali”, ma anche a disaccordi su come “il minore si veste o a quali spettacoli può assistere ecc.”.

Di tutte queste ‘diatribe’ si occupa solo il giudice di merito, anche se riguardano “diritti fondamentali della persona, come il diritto-dovere dei genitori di mantenere, educare, istruire i figli e correlativi diritti del figlio stesso”. Se i genitori con l’affido condiviso vengono meno agli accordi, allora possono essere ammoniti, condannati a multe o a risarcire i danni morali e patrimoniali causati al minore o all’altro genitore.