Cassazione. Matrimonio: 3 anni di convivenza? la Chiesa non può annullare

Pubblicato il 18 Luglio 2014 - 09:23 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione. Matrimonio: 3 anni di convivenza? la Chiesa non può annullare

Cassazione. Matrimonio: 3 anni di convivenza? la Chiesa non può annullare

MILANO – Un tribunale ecclesiastico non può sciogliere, annullare, un matrimonio in Italia se marito e moglie sono stati tali per più di tre anni. La sentenza è della Corte di Cassazione, che ha deciso a Sezioni civili unite. Si tratta di una sentenza, osserva Giovanni Negri sul Sole 24 Ore, 

“potenzialmente dirompente per le tante richieste “di comodo” presentate ai tribunali ecclesiastici”,
anche se, per una beffa della vita, il cittadino che ha provocato la decisione non ne potrà usufruire, perché ha sollevato il tema troppo tardi.
La decisione è così sintetizzata da Giovanni Negri:
“Non può essere accettata dall’ordinamento italiano la dichiarazione di nullità del matrimonio decisa da un tribunale ecclesiastico se la convivenza tra i coniugi è stata di almeno tre anni”.
All’origine della definizione c’è
“il caso di una dichiarazione di nullità di matrimonio concordatario, divenuta esecutiva con decreto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica nel 2009”
motivata col fatto che la moglie aveva escluso
“la indissolubilità del vincolo matrimoniale”.
La vicenda giudiziaria è complessa:
“Alla richiesta di efficacia della sentenza canonica avanzata dalla donna si era opposto il marito mettendo in evidenza, tra altro, la durata della convivenza matrimoniale e la nascita di una figlia. L’interessato ha perso la sua partita [ma solo perché i suoi avvocati hanno utilizzato troppo tardi]  il tema della convivenza [inserendolo] tra i motivi di impugnazione solo in Cassazione e non anche davanti alla Corte d’appello: questa ragione formale ha dunque costretto la Corte a respingere il ricorso. Sul piano però più “sostanziale”, la Cassazione si è invece soffermata sul valore da dare alla convivenza, nella prospettiva della delibazione della sentenza eccelesiale.
“Un tema cruciale visto che, sottolineano le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sia la Corte costituzionale, sia la Corte dei diritti dell’uomo, sia la Corte europea di giustizia testimoniano che la convivenza – e non la semplice coabitazione dei coniugi o «come coniugi» – cioè la consuetudine di vita comune, il vivere insieme stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un periodo di tempo significativo integra un elemento essenziale e costitutivo del «matrimonio-rapporto».
“La convivenza però deve anche essere riconoscibile e stabile. Due requisiti sui quali le Sezioni si soffermano per concludere che, sul primo punto, alla convivenza coniugale devono corrispondere fatti e comportamenti evidenti all’esterno, tali da potere essere dimostrati, se necessario, anche in giudizio.
“Più problematico, l’aspetto della stabilità, dal momento che non esistono immediati parametri temporali di riferimento. Le Sezioni unite allora ricorrono a un riferimento con i termini fissati in altro contesto, pur sempre però attinente al diritto di famiglia, quello della durata del vincolo matrimoniale perché a una coppia sia consentita la presentazione della domanda di adozione.
“E qui, sulla base della legge n. 183 del 1983 la lunghezza della convivenza successiva al matrimonio è determinata in 3 anni. Un limite che ha ottenuto, tra l’altro, l’avallo della Corte costituzionale con la sentenza n. 281 del 1994”.
Conclude la Corte di Cassazione:
“Il parametro dei 3 anni di convivenza per considerare ormai acquisita la stabilità dell’unione della coppia è coerente sia con la nozione del matrimonio come rapporto, sintesi di diritti e doveri e responsabilità. Pertanto la convivenza tra marito e moglie protrattasi per almeno 3 anni va a costituire una situazione tutelata da una pluralità di norme (costituzionali, convenzionali e ordinarie) di «ordine pubblico», tali da rendere impossibile l’accoglimento del giudizio ecclesiastico di nullità”.