Divorzio senza giudici e avvocati, ma sempre dopo 3 anni di separazione

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Settembre 2014 - 10:23 OLTRE 6 MESI FA
Divorzio senza giudici e avvocati, ma sempre dopo 3 anni di separazione

Divorzio senza giudici e avvocati, ma sempre dopo 3 anni di separazione

ROMA – Divorzio senza giudici e avvocati, ma sempre dopo tre anni di separazione. In caso di coppie senza figli minori o con handicap i coniugi possono sciogliere il matrimonio con l’assistenza dei legali o direttamente davanti all’ufficiale di stato civile.

Il decreto legge sulla semplificazione della giustizia civile prevede che i procedimenti di separazione e di divorzio possano evitare di passare dall’autorità giudiziaria per essere attribuiti agli avvocati o agli ufficiali di stato civile. Non solo: nello stesso provvedimento il governo Renzi ha accorciato le ferie dei magistrati di 15 giorni (non più dal 1° agosto al 15 settembre ma dal 6 al 31 agosto) e ha esteso gli ambiti in cui si può far ricorso all‘arbitrato e alla negoziazione assistita, in modo da ridurre il numero di controversie che arrivano in tribunale.

Per quanto riguarda il divorzio, per gli avvocati è prevista la nuova figura della “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”, una semplificazione per sottrarre una buona parte dei procedimenti sulle “crisi di famiglia” ai tribunali per indirizzarli a una definizione privata o meramente amministrativa.

Spiega Andrea Gragnani sul Corriere della Sera:

”Sotto il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in copia autenticata dall’avvocato. La stessa procedura è grossomodo prevista dall’articolo 12 del dl per gli accordi davanti agli ufficiali di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che gli accordi non potranno contenere «patti di trasferimento patrimoniale». Tali accordi produrranno gli effetti dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno in tutto e per tutto”.

Relativamente agli arbitrati, nelle cause pendenti in primo grado e in appello le parti potranno farvi ricorso con l’eccezione delle liti su diritti indisponibili e quelle lavoristiche. Quando l’arbitrato si concluderà positivamente, il lodo avrà la stessa forza di una sentenza.

Riguardo alla negoziazione assistita, questa soluzione diventa quasi obbligatoria per alcuni tipi di controversie. È prevista come condizione di procedibilità nelle liti in materia di risarcimento danni da incidente stradale o nautico e nelle richieste di pagamento fino a 50mila euro.