Riace, Mimmo Lucano vince la sfida col Viminale: il Tar riapre l’accoglienza

di Redazione blitz
Pubblicato il 21 Maggio 2019 - 19:15 OLTRE 6 MESI FA
Riace viminale

Riace vince la sfida col Viminale: Tar riammette il Comune nel sistema Sprar

CATANZARO – “E’ palesemente irragionevole e contraddittorio ritenere che, ad appena un mese dal decreto con il quale era stato rifinanziato il ‘sistema Riace’”, il ministero dell’Interno “abbia inteso diffidare l’ente locale e avviare il procedimento finalizzato alla decurtazione dei punteggi attribuiti al progetto e, quindi, alla revoca del finanziamento appena concesso”. E’ questa la motivazione principale con la quale il Tar della Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha annullato l’esclusione da parte del Viminale del Comune di Riace dallo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Giuseppe Gervasi, vice del sindaco sospeso Mimmo Lucano.

In particolare, il Tar dà ragione alla difesa del Comune nel momento in cui evidenzia che “a Riace sia stato autorizzato il finanziamento per il triennio 2017-2019, in prosecuzione del triennio precedente senza avere comminato penalità, e dall’altro, quasi contestualmente, ha assunto un atto che fonda le penalità e, dunque, la revoca su criticità afferenti al precedente triennio. La contraddittorietà tra la prosecuzione autorizzata a dicembre e la successiva nota di gennaio è manifesta. La documentazione in atti mostra, inconfutabilmente, come le difficoltà del ‘sistema Riace’ fossero note e risalenti, almeno, al precedente triennio”.

Per i giudici amministrativi è “palesemente irragionevole e contraddittorio ritenere che, ad appena un mese dal decreto con il quale era stato rifinanziato il ‘sistema Riace’, l’amministrazione resistente abbia inteso diffidare l’ente locale ed avviare il procedimento finalizzato alla decurtazione dei punteggi attribuiti al progetto e, quindi, alla revoca del finanziamento appena concesso. Essendosi concluso il procedimento, non con la revoca del finanziamento, ma, anzi, con la sua proroga, non può che essersi ingenerato il ragionevole convincimento dell’avvenuto superamento delle criticità riscontrate”. 

Pertanto – prosegue il Tar sezione di Reggio Calabria – “l’autorizzazione alla prosecuzione del progetto può, dunque, trovare spiegazione solo con la massima benevolenza dell’amministrazione, evidentemente attuatasi mettendo a disposizione del Comune risorse umane e finanziarie, nonostante il riscontrato caos gestionale ed operativo, che emerge con chiarezza dagli atti di causa. Osserva in definitiva il Collegio – si legge ancora nella decisione – come, alla luce della documentazione versata in atti, il progetto avrebbe dovuto essere eventualmente chiuso alla scadenza naturale. Averne autorizzato la prosecuzione, lasciando la gestione di ingenti risorse pubbliche in mano ad un’amministrazione comunale, per quanto ricca di buoni propositi e di idee innovative, ritenuta priva delle risorse tecniche per gestirle in modo puntuale ed efficiente, appare fonte di danno erariale che – spiegano i giudici amministrativi – dovrà essere segnalato alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria ed alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio, per i rispettivi profili di competenza”.

Il Tar  ritiene fondati altri motivi del ricorso del Comune di Riace osservando poi che “la decurtazione del punteggio” comminata all’ente riacese è avvenuta “senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato dall’amministrazione alla prosecuzione”.

Non mancano peraltro, nella decisione dei giudici amministrativi, censure all’operato dello stesso Comune di Riace: “I ritardi nell’erogazione dei finanziamenti previsti sono una conseguenza ovvia delle inesattezze e delle omissioni, imputabili esclusivamente al Comune di Riace, nell’attività di doverosa rendicontazione della spesa” e – conclude il Tar sezione di Reggio Calabria – “larga parte delle criticità ed inefficienze del ‘sistema Riace’ non sono affatto dipese dai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti” da parte del ministero dell’Interno. (fonte AGI) 
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