Il 30 giugno scade l’opzione smart working per i fragili (settore pubblico e privato) e per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato).
Cosa succederà dopo? Il governo, quindi il ministro del Lavoro Marina Calderone, è al lavoro per trovare una soluzione. Già a fine marzo c’era stata una proroga per confermare l’opzione smart working ai lavoratori fragili.
Smart working e la scadenza del 30 giugno, la contrattazione collettiva e la tutela dell’articolo 18 della legge 81
Per i genitori la norma era scaduta addirittura a fine dicembre. E ora? E ora se non ci saranno proroghe si tornerà a lavorare in sede. Salvo nelle aziende dove, attraverso la contrattazione collettiva, è stato disciplinato il lavoro agile.
Nelle altre aziende, come spiega Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, “resta la protezione assicurata dall’articolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b), secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano caregivers. Se queste categorie di lavoratori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro”.
“Trattandosi di una priorità – spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’Università La Sapienza di Roma -, se in un’azienda è prevista una determinata quota percentuale di ricorso al lavoro agile, viene data la priorità a queste specifiche categorie di lavoratori. È un diritto di precedenza da esercitare in presenza di limitazioni, ma dal 1 luglio in assenza di nuove proroghe non c’è più un diritto al lavoro agile, come invece fino al 30 giugno, in virtù delle proroghe dell’art.90 del Dl 34 del 2020, a condizione che tale modalità fosse compatibile con la prestazione lavorativa”.