Competenze e zone rosse, ecco dove si salva Conte e cadono Fontana, Sala, Gori & C

di Pino Nicotri
Pubblicato il 13 Giugno 2020 - 10:11 OLTRE 6 MESI FA
Competenze e zone rosse, ecco dove si salva Conte e cadono Fontana, Sala, Gori & C

Competenze e zone rosse, ecco dove si salva Conte e cadono Fontana, Sala, Gori & C

Competenze e zone rosse, ecco dove si salva Conte e cadono Fontana, Sala, Gori & C. A salvare da eventuali avvisi di garanzia il premier Giuseppe Conte e a intrappolare invece i suoi contestatori lombardi probabilmente non saranno solo le more. Intese non come donne dai capelli o dalla pelle scura e neppure come frutti del gelso o del rovo, ottimi anche per farne marmellata, ma intese invece come ritardi.
 
Ritardi nel prendere provvedimenti. Oltre alle more ci sono infatti anche un decreto legge (del 23 febbraio di quest’anno), una legge ordinaria ( del 23 dicembre 1978 ), un decreto legislativo (del 31 marzo 1998) e una legge costituzionale (del 18 ottobre 2001 ).
 
Vediamo quali sono e cosa dice ognuna.

IL DECRETO LEGGE

L’articolo 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020 n. 13, intitolato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prescrive che:
 
“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti [la sottolineatura è di Blitz], con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. 
 
L’articolo 2 dello stesso decreto legge, articolo intitolato “Ulteriori misure di gestione dell’emergenza”, prevede inoltre che:
 
“1. Le autorità competenti [idem], con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”. 
 
Veniamo ora ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 3, intitolato “Attuazione delle misure di contenimento”. I due commi prescrivono quanto segue:
 
“Comma 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 

Comma 2. Nelle MORE dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [il maiuscolo e la sottolineature sono di Blitz] di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”. 

Fin qui è dunque chiaro che in caso di ritardi – le famose more – da parte del capo del governo, e comunque anche durante il tempo di elaborazione delle sue decisioni, anche ALTRE autorià possono adottare – “nei casi di estrema necessità ed urgenza”, quali erano sicuramente i casi della Val Seriana e di Bergamo – le misure ritenute più opportune. Vale a dire: “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

Vediamo ora cosa dicono  i citati articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LA LEGGE ORDINARIA

– Articolo 32 della legge n. 833/1978. Legge che, si noti bene, istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e quindo dovrebbe essere imparata a memoria anche da tutti gli assessori regionali alla Sanità, o Welfare che dir si voglia, come Giulio Gallera della Regione Lombardia:

“(Funzioni di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria) Il Ministro della sanita’ puo’ emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni.
 
La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita’ pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia’ esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
 
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.
 
E’ quindi già assodato da tale articolo 32 che sia i presidenti di Regione, come il leghista Attilio Fontana presidente della Lombardia, che i sindaci, come il piddino Giuseppe Sala sindaco di Milano, il piddino Giorgio Gori sindaco di Bergamo e i loro colleghi della Val Seriana le zone rosse potevano benissimo deciderle loro dove ritenevano più opportuno. Ma, come sappiamo, NON lo hanno fatto. 
 
IL DECRETO LEGISLATIVO

– Articolo 117 del Decreto Legislativo n. 112/1998, articolo intitolato significativamente Interventi d’urgenza:

“1. In caso di emergenze sanitarie  o di igiene pubblica a carattere esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono adottate dal  sindaco, quale  rappresentante della  comunita’ locale.
 
Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la  costituzione di  centri e  organismi di  referenza o  assistenza, spetta  allo  Stato  o  alle  regioni  in  ragione  della  dimensione dell’emergenza  e dell’eventuale  interessamento  di   piu’  ambiti territoriali regionali.
 
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu’ comuni, ogni  sindaco  adotta   le  misure  necessarie  fino   a  quando  non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1”.
 
Come si vede, l’articolo 117 conferma che sia i singoli sindaci di Milano, Bergamo e Val Seriana sia la Regione Lombardia le zone rosse nei territori di propria competenza potevano – e dovevano – dichiararle loro. Ma, come pure sappiano bene, NON lo hanno fatto.

LA LEGGE COSTITUZIONALE

A completare il quadro c’è anche la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, intitolata Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
 
Legge che ha modificato l’articolo 117 della nostra Costituzione specificando che 17 argomenti, debitamente elencati, sono prerogativa delle leggi dello Stato mentre altri 20 -compresa la tutela della salute e il governo del territorio – sono “materie di legislazione concorrente”,  dove l’espressione “legislazione concorrente” indica la normativa disciplinante una certa materia di competenza sia statale che regionale contenuta nella Costituzione.
 
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa [idem], salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
 
E’ utile rileggere l’inizio dell’ultima frase, sottolineandola nuovamente: Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa.
 
In un Paese più serio del BelPaese questo articolo della legge costituzionale del 18 ottobre 2001 sarebbe il sigillo, cioè la chiusura – o lockdown che dir si voglia – definitiva e permanente per le bare politiche di Fontana, Gallera, Sala, Gori e sindaci vari della Val Seriana, bare costituite da quanto specificato negli articoli delle altre leggi citate.
 
Ma nel BelPaese è più probabile che finisca tutto a tarallucci e vino.