IL DECRETO LEGGE
Comma 2. Nelle MORE dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [il maiuscolo e la sottolineature sono di Blitz] di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”.
Fin qui è dunque chiaro che in caso di ritardi – le famose more – da parte del capo del governo, e comunque anche durante il tempo di elaborazione delle sue decisioni, anche ALTRE autorià possono adottare – “nei casi di estrema necessità ed urgenza”, quali erano sicuramente i casi della Val Seriana e di Bergamo – le misure ritenute più opportune. Vale a dire: “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Vediamo ora cosa dicono i citati articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
LA LEGGE ORDINARIA
– Articolo 32 della legge n. 833/1978. Legge che, si noti bene, istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e quindo dovrebbe essere imparata a memoria anche da tutti gli assessori regionali alla Sanità, o Welfare che dir si voglia, come Giulio Gallera della Regione Lombardia:
– Articolo 117 del Decreto Legislativo n. 112/1998, articolo intitolato significativamente Interventi d’urgenza: