Pensioni. Cassazione: contributo solidarietà si fa per legge, quello delle Casse previdenziali illegittimo

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 17 Dicembre 2018 - 11:47 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni. Cassazione: contributo solidarietà si fa per legge, quello delle Casse previdenziali illegittimo

Pensioni. Cassazione: contributo solidarietà si fa per legge, quello delle Casse previdenziali illegittimo

ROMA – Decisione di grande rilievo ed attualità della Cassazione in materia di taglio delle pensioni da parte di enti previdenziali privatizzati. La sezione lavoro della Cassazione, presieduta da Antonio Manna, con sentenza del 10 dicembre scorso n. 31875/2018, respingendo definitivamente un ricorso della CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI contro i precedenti verdetti del tribunale e della Corte d’appello di Napoli, ha riconosciuto che il cosiddetto “contributo di solidarietà” sulle pensioni è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione.

E’ stata così dichiarata l’illegittimità del prelievo effettuato dalla C.N.P.A.D.C. sul trattamento pensionistico goduto dal 1.1.2004 da un commercialista campano in pensione a titolo di “contributo straordinario di solidarietà” introdotto dall’art. 22 del Regolamento della Cassa in vigore dal 1° gennaio 2004, inizialmente per un periodo di cinque anni, ma rinnovato per il quadriennio 2009-2013 con successiva delibera del 28 ottobre 2008.

L’importante principio giuridico sancito dai supremi giudici potrebbe ora riflettersi anche sul “contributo straordinario di solidarietà” sulle pensioni INPGI per tre anni fino al 29 febbraio 2020 deliberato dal CdA dell’ente nel settembre 2016 e poi convalidato dal ministero del Lavoro con un risparmio complessivo per l’INPGI calcolato in circa 19 milioni di euro per l’intero triennio. Il TAR del Lazio lo ha infatti confermato con sentenza del 20 agosto scorso, ritenendo che non fosse necessaria un’esplicita norma di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione come, invece, sostenevano nei loro ricorsi 14 giornalisti in pensione (supportati da altri 176 colleghi), che potranno ora ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere l’annullamento del taglio dei loro vitalizi invocando proprio la sentenza della Suprema Corte n. 31875 del 10 dicembre scorso.

Infatti nelle 11 pagine della complessa ed articolata motivazione della decisione, redatta dal consigliere Daniela Calafiore si legge testualmente che: “Appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dall’art. 1, comma 486, L. n. 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003). Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare “un contributo di solidarietà” in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Cassa non vi sia anche quello di applicare ai pensionati “un contributo di solidarietà” consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell’intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell’intervento quali operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”) possa incidere sulle conclusioni qui assunte”.