Dal 21 marzo 40 euro e un mediatore per liti d’auto e di condominio

Pubblicato il 6 Marzo 2012 - 15:53 OLTRE 6 MESI FA

Un corso di formazione per mediatori civili (Lapresse)

ROMA – Il 21 marzo si cambia. Arriva la primavera ma anche l’obbligo di ricorrere al mediatore per risolvere una serie di controversie sino ad oggi affidate al giudice. Liti di condominio e tra automobilisti dovranno, tra meno di tre settimane,  passare prima per la scrivania di un mediatore e per un tentativo di conciliazione tra le parti e, solo dopo questo passaggio, qualora non si fossero risolte, potranno accedere al tribunale.

Il 21 marzo prossimo scatta infatti la seconda tranche di obbligatorietà che riguarda per l’appunto le liti condominiali e le controversie in materia di Rc auto. Scatta cioè l’obbligo, dove sino ad ora esisteva invece solo la facoltà, di ricorrere al mediatore civile, conditio sine qua per accedere al giudizio di un magistrato.

Quella del 21 marzo prossimo è la tappa ultima, forse, della riforma del processo civile del 2009 voluta dall’allora guardasigilli Angelino Alfano. L’impianto originario prevedeva una fase di rodaggio, dal 21 marzo 2010, in cui la composizione amichevole delle controversie era prevista come una mera facoltà delle parti in causa, seguita poi da una fase a regime, dal 21 marzo 2011, in cui la mediazione sarebbe diventata obbligatoria per tutta una serie di cause civili, comprese quelle condominiali e di Rc auto. A ridosso di questo secondo appuntamento però, anche ascoltando parte delle richieste dell’avvocatura (contraria alla condizione di procedibilità), si era deciso di rinviare di un anno l’obbligatorietà proprio per queste due tipologie di controversie. Ora è arrivato il 2012 e l’obbligatorietà diventerà legge, anche se su tutto l’impianto della riforma grava l’incognita della Corte Costituzionale presso cui pende un ricorso che riguarda in particolare proprio il principio di obbligatorietà.

In attesa di questo pronunciamento però, da fine marzo, liti condominiali e riguardanti rc auto dovranno passare per il mediatore e, se questo sistema pensato e voluto per alleggerire il carico che grava sui tribunali italiani, assegnando una parte del loro lavoro proprio ai mediatori, si rivelerà efficace, non è affatto escluso che il numero e la tipologia di controversie affidate alla mediazione aumenti.

Oggi infatti, a fianco delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, ne esistono molte in cui è facoltativa. Esistono poi anche altre forme di mediazione oltre a quella obbligatoria e facoltativa: delegata, cioè quando è il giudice stesso ad invitare le parti a tentare la strada della conciliazione prima di ricorrere alla magistratura; e contrattuale, quando la mediazione è cioè prevista in un contratto, in un accordo o in uno statuto.

Ma come si fa a ricorrere e come funziona, in pratica, la mediazione? La prima cosa da fare per accedere alla mediazione è una domanda, da presentare presso un organismo di mediazione, versando 40 euro. Da quando la domanda viene presentata parte quindi il conto dei 4 mesi entro i quali la mediazione si deve concludere, oltre la si considera fallita.

A questo punto il mediatore deve fissare un incontro tra le parti entro i 15 giorni successivi. Incontro a cui, in caso di mediazione obbligatoria, le parti sono tenute a presentarsi. Da questo primo incontro, e dai successivi, può nascere o meno un accordo. Ma può anche verificarsi la fattispecie in cui è il mediatore a proporre un accordo cui le parti devono rispondere entro 7 giorni. La non risposta vale come rifiuto. Quando poi l’accordo non si trova la mediazione si considera esaurita e le parti torneranno, se lo riterranno, a bussare alle porte del tribunale.