Legittima difesa, ok alla Camera. Ma 25 deputati M5s non votano

di redazione Blitz
Pubblicato il 6 Marzo 2019 - 18:10 OLTRE 6 MESI FA
Legittima difesa, ok alla Camera. Ma 25 deputati M5s non votano

Legittima difesa, ok alla Camera. Ma 25 deputati M5s non votano (Foto Ansa)

ROMA  –  La Camera ha approvato il disegno di legge sulla legittima difesa. Con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti il provvedimento è passato a Montecitorio. Al voto sono scoppiati gli applausi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Dal 26 marzo il provvedimento passerà al vaglio del Senato per la terza lettura.

Venticinque deputati di M5s non hanno votato. I cronisti presenti a Montecitorio hanno potuto osservare che un gruppo di deputati pentastellati è rimasto in Transatlantico, entrando in aula solo dopo la proclamazione del voto. 

Dai tabulati risulta che 29 deputati di M5s sono “in missione” e quindi sono assenti giustificati; altri 25 non hanno invece partecipato al voto. I parlamentari di M5s che non hanno partecipato al voto sono: Giuseppe Brescia, Luciano Cantone, Vittoria Casa, Andrea Caso, Maurizio Cattoi, Sebastiano Cubeddu, Sara Cunial, Rina De Lorenzo, Chiara Ehm Yana, Luigi Gallo, Veronica Giannone, Angela Ianaro, Generoso Maraia, Maria Marzana, Leonardo Salvatore Penna, Riccardo Ricciardi, Cristian Romaniello, Gianluca Rospi, Francesca Anna Ruggiero, Francesco Sapia, Doriana Sarli, Giulia Sarti, Gilda Sportiello, Davide Tripiedi, Gloria Vizzini. 

Ma cosa prevede il disegno di legge? Ecco le principali novità.

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA: l’articolo 1 del ddl targato Lega va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la “Difesa legittima”. Con il nuovo testo si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona. 

NON PUNIBILE CHI IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO: l’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo”. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. 

SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO DANNI: altra modifica all’attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l’articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. 

PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA: vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette. 

ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ CIVILE: chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. 

PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA – Infine, la riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. 

PRIORITA’ NEI PROCESSI: l’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”. 

Fonte: Ansa