Parchi pubblici, i cani possono entrare? Sì, il divieto è illegittimo

di Redazione Blitz
Pubblicato il 28 Settembre 2016 - 13:03 OLTRE 6 MESI FA
Parchi pubblici, i cani possono entrare? Sì, il divieto è illegittimo

Parchi pubblici, i cani possono entrare? Sì, il divieto è illegittimo

ROMA – I parchi pubblici negano l’ingresso ai cani, ma il divieto è illegittimo. Se le amministrazioni comunali vietano l’ingresso ai cani nei giardini pubblici, sono già sette i tribunali amministrativi regionali che hanno stabilito che il divieto non può essere applicato. Diverse dunque le sentenze che negli ultimi anni hanno annullato i regolamenti dei parchi pubblici legati al divieto di ingresso dei cani, ma un monito va ai padroni: vanno tenuti al guinzaglio, va portata sempre con sé la museruola e vanno raccolte le deiezioni.

Martina Nasso sul sito Kataweb scrive che dopo i divieti sono tanti i padroni e le associazioni animaliste che hanno presentato ricorsi. Uno dei casi recenti è quello del Comune di Grotte di Castro, nella provincia di Viterbo, dove il sindaco Piero Camilli lo scorso 5 febbraio ha emesso un’ordinanza che vietava l’accesso ai cani nelle aree verdi pubbliche. Ordinanza che era arrivata dopo le lamentele dei cittadini per la presenza di animali lasciati liberi di aggirarsi nei parchi pubblici, liberi dunque dal guinzaglio, e i cui padroni non raccoglievano le deiezioni. Contro l’ordinanza si è scagliata l’associazione ambientalista Earth, che ha fatto ricorso al Tar del Lazio e lo ha vinto, spiega la Nasso:

“Le ragioni dei giudici. “L’ordinanza sindacale – si legge nella sentenza del Tar Lazio n.5836 del 17/5/2016 – che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità”. Il tribunale del Lazio fa riferimento a una consolidata giurisprudenza in materia (decisioni simili, infatti erano già state prese da altri tribunali amministrativi in tutta Italia). L’ordinanza sulla tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani, emessa dal ministero della Salute il 6 agosto 2013, stabilisce che nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani debbano essere condotti utilizzando sempre il guinzaglio e che i padroni debbano portare con sé la museruola, da usare in caso di necessità”.

L’ennesima sentenza del Tar stabilisce quindi che non va vietato l’ingresso degli animali nei parchi pubblici, a patto che rispettino le condizioni di essere tenuti al guinzaglio e che i padroni portino con sé la museruola, da utilizzare in caso di necessità. Se però arrivando in un parco trovate il divieto, spiega la Nasso, ci sono delle indicazioni da seguire:

“Come prima cosa è utile andare a verificare che si tratti effettivamente di un giardino pubblico. Nei giardini privati, aperti al pubblico, vigono regolamenti differenti e il proprietario può decidere di vietare l’ingresso ai cani a suo piacimento. Una volta accertato questo, è importante leggere il regolamento di polizia veterinaria del vostro Comune, solitamente disponibile anche online. Se il Comune prevede per motivi d’igiene o sicurezza la possibilità di introdurre un divieto d’accesso ai cani in alcuni parchi bisogna verificare in cosa consiste. Se vieta solo di avvicinarsi con gli animali di compagnia alle aree attrezzate per i bambini ci troveremo davanti a una regola dettata dalla legge e dal buon senso. Se il divieto è assoluto, però, potrebbe essere illegittimo”.

Il regolamento del singolo parco, dunque, non va mai ignorato, ma è sempre bene rivolgersi alla polizia locale se si vuole chiedere chiarimenti rispetto al singolo caso e prevenire il divieto, portando con sé il proprio amico a quattro zampe, ma rispettando sempre le regole, che se ignorate dai padroni mancano di rispetto agli altri cittadini e fruitori del bene pubblico:

“Ecco alcune regole che possono stroncare sul nascere spiacevoli conflitti:

utilizzare sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di pericolo per l’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
raccogliere le deiezioni del vostro animale;
tenerlo a distanza dalle aree attrezzate riservate ai giochi per bambini;
liberare il nostro cane solo nelle aree a lui riservate”.