Tassa sugli scudati. Scatta il superbollo anche sugli immobili all’estero

Pubblicato il 5 Giugno 2012 - 21:00 OLTRE 6 MESI FA

ROMA, 5 GIU – Scatta anche sugli immobili situati all'estero l'imposta speciale annuale prevista sui capitali che nel passato sono stati regolarizzati attraverso lo scudo fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con la quale da attuazione ad alcune novità introdotte con uno dei decreti pubblicati quest'anno, che ha modificato su questo punto quanto previsto dal decreto "salva Italia".

Ecco cosa prevede la circolare.

IL SUPERBOLLO: Le attività finanziarie rimpatriate e segretate sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale pari a: 10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012; 4 per mille per gli anni successivi. L'imposta e' calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

L'IMPOSTA STRAORDINARIA: Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, nel periodo fra il 1 gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

IL PRELIEVO SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO: A decorrere dal periodo d'imposta 2011, è prevista un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero. Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico. L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in proporzione alla quota di titolarita' dei diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta cosi' calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel 2 luogo in cui è situato l'immobile. Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui e' situato l'immobile. Speciali regole sono stabilite per gli immobili situati nei Paesi membri dell'Unione Europea.