Banche fallite: vademecum per cassette, conti, obbligazioni

Foto d'archivio
Foto d’archivio

MILANO – Chi in banca ha cassette di sicurezza e depositi di titoli può star sereno, mentre relativamente più preoccupati si devono sentire gli azionisti e gli obbligazionisti. E’ la sintesi dello stato d’animo derivante dalle nuove regole sulle crisi bancarie che entreranno in vigore tra pochi mesi, a gennaio. In teoria però, in caso di bisogno, le nuove disposizioni potrebbero essere utilizzate anche prima. E allora val la pena capire cosa queste novità stabiliscono più nel dettaglio. E se l’impostazione generale punta a ritardare il più possibile l’intervento pubblico, derubricandolo ad un sorta di estrema ratio, si capisce perché, in caso di “bail in”, saranno i citati azionisti e obbligazionisti, e cioè i privati, a non potersi dire sereni.

E’ Giovanni Stringa a fare sul Corriere della Sera il punto sulle novità descrivendo, caso per caso, le diverse condizioni. E in una classifica che va dai più sicuri ai meni certi, il primo caso da prendere in esame è quello delle cassette di sicurezza e del deposito titoli. Il contenuto delle cassette di sicurezza così come il deposito di titoli sono infatti integralmente esclusi dal bail in e restano in ogni caso integralmente nelle mani dei proprietari. Senza che ci siano svalutazioni, ovviamente a meno che non siano i titoli in sé a perdere valore, come nel caso in cui si tratti per esempio di azioni o obbligazioni emesse dall’istituto di credito in difficoltà.

Diverso il discorso per i conti correnti che, come in passato, saranno tutelati e garantiti sino a 100mila euro. Per gli altri, cioè per i depositi più ricchi, solo la parte fino a 100 mila euro sarà coperta. Esistono poi delle ‘sotto-possibilità’ nel caso dei correntisti, e si tratta di dei conti cointestati o dei titolari di più conti. Nel primo caso, con due o più intestatari, la garanzia dovrebbe valere per entrambi i titolari (100 mila euro a testa), se nessuno dei due però ha altri conti nella stessa banca. Nell’ipotesi, invece, di un singolo titolare di più conti, le strade sono due: se i conti sono nella stessa banca, la garanzia vale come se ci fosse un deposito unico (il totale è coperto fino al tetto complessivo di 100 mila euro); se invece i due conti sono in banche diverse il cliente ha la stessa soglia di protezione (100 mila euro) per ciascun istituto di credito.

Abbastanza sicuri, oltre ai conti correnti fino a 100 mila euro, anche i libretti di deposito e i certificati di deposito fino allo stesso importo mentre, chi ha un conto su una banca on line — stando alle regole del Fondo interbancario di tutela dei depositi — gode delle stesse tutele, se si tratta di prodotti offerti da uno degli istituti aderenti al Fitd. Che non copre, invece, i pronti contro termine.

Nella nostra classifica da questo punto in poi si esce dalla zona più o meno tutelate e si entra nella zona di rischio. E in caso di crisi di un istituto bancario le categorie più esposte saranno quelle degli obbligazionisti e degli azionisti.

In questa parte bassa della classifica, in posizione migliore sono gli obbligazionisti, che potrebbero veder convertito in azioni il proprio credito, oppure svalutato, in tutto o in parte. Tuttavia, le autorità competenti potrebbero decidere di escludere dal bail in questi crediti in via discrezionale, per evitare il rischio di contagio e scongiurare terremoti finanziari.

Nella condizione peggiore si troverebbero infine gli azionisti, chiamati per primi a rispondere in caso di crisi e risoluzione bancaria con una riduzione o un azzeramento del valore delle loro azioni. Ultima avvertenza, in caso di crisi vuol dire a banca di fatto fallita, non a banca che va male. E azionisti e obbligazionisti (cioè quelli che hanno azioni od obbligazioni della banca in questione) e conti correnti da 100 mila euro in su pagano fino alla quota dell’otto per cento del buco da risanare. Poi può intervenire la mano pubblica.

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