Pensioni, piovono sentenze contro il contributo di solidarietà imposto dalle Casse previdenziali

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 21 Dicembre 2018 - 10:24| Aggiornato il 6 Novembre 2020 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni, piovono sentenze contro il contributo di solidarietà imposto dalle Casse previdenziali

Pensioni, piovono sentenze contro il contributo di solidarietà imposto dalle Casse previdenziali

ROMA – Ancora un no della Cassazione al taglio delle pensioni da parte delle Casse privatizzate: senza una precisa norma di legge un ente previdenziale privatizzato non può deliberare alcun taglio delle pensioni. Lo ha ribadito il 17 dicembre 2018 la sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con sentenza n. 32595, riconoscendo che il “contributo di solidarietà” sulle pensioni è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge come prescrive l’art. 23 della Costituzione.

I supremi giudici hanno così integralmente confermato quanto già affermato il 10 dicembre scorso con la decisione n. 31875 e nel 2017 con l’ordinanza n. 7568. Si acclude una nota dell’avvocata Anna Campilii di Parma corredata dal testo integrale delle 3 decisioni dei supremi giudici indicate dal legale.

“Le sentenze della Corte di Cassazione numeri 7568/17, 31875/18 e 32595/18 spiegano che il contributo di solidarietà applicato dalle Casse professionali sulle pensioni dei propri assicurati è illegittimo in quanto viola la riserva di legge, di cui all’articolo 23 della Costituzione.

La Suprema Corte ha sempre giudicato illegittimi per violazione di legge i tagli pensionistici disposti dalle Casse Professionali, a cominciare dalla storica sentenza n 22240/2004 che riguardava il cd. “tetto pensionistico” e dalle sei sentenze gemelle del 2009 (numeri 25029 e ss. ). Il motivo della illegittimità è stato finora indicato nella definizione in negativo dei tagli, i quali NON sono contributi, né criteri di determinazione delle prestazioni e quindi esulano dai poteri tassativamente conferiti alle Casse Professionali dalla legge n. 335/95, art. 3, comma 12, per questi soli provvedimenti.

La sentenza n. 7568/17 e -con maggiore dettaglio motivazionale- le due recenti sentenze n. 31875 depositata il 10 dicembre 2018 e n. 32595 depositata il 17 dicembre 2018 aggiungono -alla precedente definizione in negativo- una coerente “definizione in positivo”, specificando che il prelievo attuato mediante il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., circostanza che spiega la sottintesa ragione di fondo della sua esclusione dal novero dei provvedimenti consentiti alla autonomia normativa di tipo regolamentare, propria delle Casse Professionali.

Tale definizione in positivo è coerente con l’ art. 2740 cc., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge, legge che non autorizza il prelievo disposto con regolamento delle Casse Professionali.

Esiste invece una norma di legge -precisamente il comma 486 della legge 147/2013 -che autorizza il contributo di solidarietà a favore delle Casse Professionali per il triennio 2014-2016, a riprova che il legislatore considera tale prelievo di sua esclusiva competenza, sicché non è ragionevole che sulla stessa pensione vengano applicati due contributi di solidarietà a favore della stessa Cassa: uno di matrice legislativa e l’altro di matrice regolamentare, l’uno in aggiunta e forse all’ insaputa dell’altro.

La tenacia con la quale le Casse Professionali difendono la loro pretesa di tagliare con le proprie Delibere le pensioni già previamente determinate in base ai criteri comuni dipende da un non condivisibile concetto della estensione della loro autonoma normativa, che non è illimitata -come esse pretendono- ma è limitata dalla legge ed in particolare dalla legge costituzionale.

Del resto, l’art. 38 cost. garantisce il rispetto dei “diritti” previdenziali dei lavoratori (inclusi quelli autonomi), diritti che non sopravvivono al cospetto della totale discrezionalità reclamata dalle Casse”.