Capitali all’estero, intesa più vicina fra Italia e Svizzera

Capitali all'estero, fra Italia e Svizzera intesa più vicina
La frontiera con la Svizzera (foto Ansa)

ROMA – Da un lato la voluntary disclosure, cioè la possibilità di far emergere volontariamente il “nero” fiscale depositato all’estero, dall’altro l’accordo fiscale con la Svizzera per lo scambio di informazioni sui contribuenti, uno scambio automatico, obbligatorio e perciò “senza rete”.

Per la lotta ai capitali “non fiscalmente dichiarati” sono settimane decisive, sulla strada che in poco più di un biennio dovrebbe riportare in Italia più di 200 miliardi di euro, 180 dei quali depositati in Svizzera.

Scrive Alessandro Galimberti sul Sole 24 ore:

(…) vediamo quali saranno – secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore – le condizioni per chi vorrà accordarsi con il fisco prima dell’entrata in vigore del “bilaterale”

Evasione fiscale «attenuata»

Dal testo in elaborazione al ministero dell’Economia emerge chiara la volontà di incentivare l’emersione sgombrando il campo dai rischi di una collaborazione piena e totale con l’agenzia fiscale. Quindi la voluntary disclosure – sempre che sia veritiera e senza lacune – neutralizzerà i reati fiscali, ad eccezione però della frode fiscale (cioè l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o comunque altri «artifici» fraudolenti), fatti per i quali le pene vengono ridotte fino alla metà. La voluntary, inoltre, impedirà alla Procura di sequestrare somme a garanzia del pagamento dell’imposta evasa.

Tasse, pagamento integrale

Il presupposto per la pacificazione con il Fisco resta il pagamento integrale delle tasse evase. In questo la voluntary è cosa diversa rispetto agli scudi del decennio scorso, che tra l’altro avevano garantito l’anonimato del contribuente.

Sconto sulle sanzioni

Qui è il vero snodo della voluntary. Se il patrimonio proviene da Paesi che consentono lo scambio di informazioni con l’Italia, lo sconto sulle sanzioni può arrivare alla metà del minimo di legge, in caso contrario lo sconto si fermerà al minimo ridotto di un quarto.

Iniziativa «spontanea»

Il trattamento premiale è però subordinato alla spontaneità dell’adesione al programma di voluntary disclosure. Ciò significa che se il contribuente è già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento – probabilmente anche l’invio di un semplice questionario – non potrà più beneficiare degli sconti da compliance fiscale. Se così fosse, il perimetro della resipiscenza nella voluntary sarebbe più stretto rispetto a quello del ravvedimento operoso previsto dal Dlgs 472/1997.

 

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