Il Fatto: “Renzi-Berlusconi, la Costituzione più pazza del mondo”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 21 Marzo 2014 - 10:26 OLTRE 6 MESI FA
Il Fatto: "Renzi-Berlusconi, la Costituzione più pazza del mondo"

Il Fatto: “Renzi-Berlusconi, la Costituzione più pazza del mondo”

ROMA – Una bozza di quarantuno pagine che disegna la nuova Costituzione renzian-berlusconiana. Andrà mai in porto, a partire dall’abolizione o riforma del Senato? Si parte dall’articolo 55 del Titolo I, quello sul Parlamento (Sezione I. Le Camere e Sezione II. La formazione delle leggi).

Scrive Fabrizio D’Esposito sul Fatto Quotidiano:

Articolo 55. Rispetto alle sette righe attuali, il nuovo testo cresce fino a trentasei. “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e dell’Assemblea delle autonomie”. La prima diventa “titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo”. È la nascita del monocameralismo. L’ex Senato “rappresenta le istituzioni territoriali” ed “esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni”.

Articolo 57. Indica la composizione dell’Assemblea delle autonomie: “È composta dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché, per ciascuna regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai consigli regionali tra i propri componenti e da tre sindaci eletti da una assemblea dei sindaci della regione” . La loro permanenza “coincide con la durata degli organi ai quali appartengono”. Il capo dello Stato, infine, può nominare membri dell’Assemblea “ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria”, che restano in carica per 7 anni.

Articolo 59. Introduce il deputato di diritto e a vita. Ma solo per gli ex presidenti della Repubblica.

Articolo 67. Conferma l’esclusione del vincolo di mandato per i parlamentari.

Articolo 68. L’autorizzazione per perquisizioni, arresti e intercettazioni riguarda solo i deputati.

Articolo 69. Solo i deputati ricevono “una indennità stabilita dalla legge”.

Articolo 70. Comincia la sezione II, dedicata alla formazione delle leggi. Il processo di revisione costituzionale è affidato “collettivamente” alle due Camere. Tutte le altre leggi sono invece approvate dalla Camera dei deputati. Anche questo articolo è abbastanza corposo rispetto al testo attuale. Ogni ddl approvato dalla Camera va all’Assemblea “che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo”. Il “parere” ritorna alla Camera che delibera in via definitiva “con facoltà di approvare esclusivamente le modifiche” di Palazzo Madama. L’Assemblea delle autonomie può anche decidere di non esaminare un ddl. Articolo 71. L’Assemblea delle autonomie, a maggioranza assoluta, può chiedere alla Camera di “procedere all’esame di un disegno di legge”.

Articolo 78. La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra.

Articolo 79. Solo la Camera può varare amnistia e indulto, a maggioranza dei due terzi. Articolo 81. Sempre e solo la Camera si occuperà di ricorso all’indebitamento, bilancio e rendiconto consuntivo.

Articolo 83. Inizia il Titolo II, sul presidente della Repubblica. Sarà sempre eletto dal Parlamento in seduta comune. Articolo 86. Altra novità di rilievo: il presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato.

Articolo 88. Lo scioglimento riguarda solo la Camera.

Articolo 94. È il primo articolo del Titolo III, sul governo, che deve avere “la fiducia della Camera dei deputati. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.

Articolo 99. Non esisterà più: è la soppressione del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Articolo 114. Apre il fatidico Titolo V, che non prevederà più le Province ma le Città metropolitane.

Articolo 117. Dilata la legislazione esclusiva dello Stato. Oggi i commi vanno dalla lettera “a” alla “s”. Nella nuova Costituzione si arriva fino in fondo, alla “z” e vengono aggiunti: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; sistema nazionale della protezione civile; ordinamento scolastico; ordinamento della comunicazione; tutela e sicurezza del lavoro; norme generali sul governo del territorio e l’urbanistica. Articolo 122. Introduce misure anti-Casta. Gli “emolumenti” per governatori e consiglieri regionali vengono stabiliti con “legge dello Stato” e in ogni caso “non possono superare l’importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo” di Regione. La nuova formulazione viene completata così: “Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali”. Articolo 135. Siamo al Titolo VI, sulle garanzie costituzionali. Questo articolo modifica lievemente la nomina dei 15 giudici della Consulta: un terzo dal capo dello Stato; un terzo dalle supreme magistrature; infine, questa la novità, tre dalla Camera e due dall’Assemblea (…)