Obbligo vaccinale docenti, personale scuola, forze dell’ordine, militari: chi sono i nuovi costretti

di Alberto Francavilla
Pubblicato il 25 Novembre 2021 - 10:56 OLTRE 6 MESI FA
Obbligo vaccinale docenti, personale scuola, forze dell'ordine, militari: chi sono i nuovi costretti

Obbligo vaccinale docenti, personale scuola, forze dell’ordine, militari: chi sono i nuovi costretti (Foto d’archivio Ansa)

Obbligo vaccinale per docenti, personale della scuola (anche non docente), forze dell’ordine, militari. Sono loro i nuovi obbligati al vaccino. Loro che lavorano con il pubblico e quindi dovranno essere immunizzati dal siero anti Covid. Lo prevede il nuovo decreto sul Super Green Pass.

Si vanno ad aggiungere a personale sanitario e chi lavora nelle Rsa, che quell’obbligo ce l’hanno da tempo.

Obbligo vaccinale per docenti, scuola, forze dell’ordine

Dopo le categorie sanitarie, l’obbligo vaccinale viene esteso anche a tutto il personale scolastico e a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il governo ha fissato al 15 dicembre la data in cui entra in vigore l’immunizzazione obbligatoria.

Nel dettaglio le nuove categorie coinvolte saranno personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico.

Cosa succede per chi non si vaccina?

Come sostiene l’articolo 2 comma 3 del decreto super green pass, “l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”.

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