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Tari “gonfiata”: si può chiedere il rimborso a partire dal 2014

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Tassa rifiuti: sulla Tari “gonfiata” i rimborsi partono dal 2014

ROMA – Tari “gonfiata”: si può chiedere il rimborso a partire dal 2014. Sulla tassa dei rifiuti “gonfiata” sono arrivate le precisazioni del caso e soprattutto le indicazioni del Tesoro su come ottenere i rimborsi: chi si è visto aumentare illegittimamente le tariffe (chi abita in case con più di una pertinenza, cioè garage, cantine, box) potrà chiedere il rimborso a partire dal 2014, l’anno in cui è stata introdotta la Tari.

La quota variabile della Tari va infatti applicata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Dopo che molti Comuni hanno moltiplicato illegittimamente la tassa sui rifiuti, applicando più volte su un singolo immobile la quota variabile che caratterizza questo tributo, il Mef è arrivato oggi a fare chiarezza.

“Un diverso modus operandi da parte dei Comuni – si legge una circolare del ministero – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari”.

Secondo quanto precisa il Mef, per ‘superficie totale dell’utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. Se dunque il contribuente riscontra un computo errato della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo per le annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

Secondo un primo check fatto dal Sole 24 Ore, ad inciampare nel computo gonfiato sono state anche grandi realtà e tra queste Milano e Genova, Napoli e Catanzaro, Cagliari e Ancona, Rimini e Siracusa. Il Mef precisa in particolare che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti”.

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che “non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa”.

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