ROMA – Il decreto sicurezza e immigrazione, detto anche decreto Salvini, cambia dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri lo scorso 24 settembre: nella versione inviata al Quirinale è stato modificato l’articolo sullo stop all’asilo.
La “sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale” al migrante che delinque si trasforma in un “procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”.
La misura è contenuta nell’articolo 10 del testo, uno dei più controversi e per il quale lo stesso ministro dell’Interno Matteo Salvini ha spiegato che ci sono state “mediazioni” tra i vari uffici legislativi coinvolti (Viminale, Giustizia, Palazzo Chigi, lo stesso Quirinale).
Nella relazione illustrativa al testo uscito dal Consiglio dei ministri si affermava che per i “richiedenti che hanno in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale” (terrorismo, devastazione, saccheggio, rapina, omicidio, tratta, atti sessuali con minore), scatta “la sospensione dell’esame della domanda di protezione e l’obbligo di lasciare il territorio nazionale”.
Nella versione definitiva inviata al capo dello Stato da una parte si coinvolgono anche i condannati con sentenza non definitiva, come chiesto dal ministro dell’Interno; dall’altro, però, non c’è più l’automatismo condanna-sospensione del procedimento-obbligo di lasciare il territorio nazionale. Ma, se il soggetto è stato condannato per uno di questi reati, “il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione”. In caso di rigetto della domanda, il richiedente “ha in ogni caso l’obbligo” di lasciare l’Italia, “anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione”.
Nel decreto arrivato oggi al Quirinale cambia anche la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza e rimpatrio: da 90 a 180 giorni. Rispetto alle versioni circolate in permanenza, nel testo definitivo è stato indicato che da questo allungamento dei tempi “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Nel decreto sono state apportate anche alcune modifiche relative alle clausole finanziarie, modifiche che sono state richieste dal ministero dell’Economia e delle Finanze per la bollinatura da parte della Ragioneria generale. Nel testo definitivo, in diversi articoli, compare infatti la dicitura: “Dall’attuazione delle disposizioni… non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.