Il Giornale: “Adesso la Consulta rivaluta le pensioni”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 12 Dicembre 2013 - 10:55 OLTRE 6 MESI FA

Adesso la Consulta rivaluta le pensioni «Illegittimo bloccarle» ROMA – È incostituzionale il blocco delle pensio­ni? Ancora una volta, sarà la Corte costitu­zionale ad intervenire sulle scelte della politica.

Scrive Anna Maria Greco sul Giornale:

Il governo Letta si prepara, con la legge di Stabilità, a can­cellare per il periodo 2014-2016 l’adeguamento au­tomatico al costo della vita del­le pensioni, seguendo la strada già indicata dalla riforma For­nero. Ma proprio quest’ultima finisce nel mirino della Consul­ta. In questo caso, non si parla solo di pensioni d’oro,ma di tut­te quelle superiori ai 3mila euro lordi, cioè di circa 1800 euro net­ti al mese.

Sullo stop, deciso nel 2011 dal governo Monti con il decre­to «Salva Italia», alla perequa­zione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo Inps per il bien­nio 2012- 2013, si dovrà pronun­ciare l’Alta Corte, dopo il ricor­so del tribunale di Palermo che ha considerato illegittimo il provvedimento e lo ha trasmes­so al Palazzo sul Colle con una ordinanza emessa a novembre dalla sezione Lavoro.

Sulla prossima decisione di conformità costituzionale, pe­sa una precedente sentenza del­la Consulta, che riguarda il bloc­co dell’adeguamento all’infla­zione deciso dal governo Prodi: è la numero 316 del 2010 (…)

Secondo i giudici palermita­ni, impedire la rivalutazione delle pensioni come ha fatto la riforma Fornero è contrario al­le basi fondanti della nostra Carta. Perchè, scrivono nel ri­corso alla Consulta, «pure con­siderando la discrezionalità le­gislativa in materia, la norma in questione viola il principio del­la parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta econo­micamente rilevante, data l’im­posizione di misure (non più considerabili transitorie ed ec­cezionali) incidenti in modo drastico sul trattamento pen­sionistico solo di alcuni sogget­ti ».

Gli articoli con i quali la nor­ma entrerebbe in contrasto so­no una sfilza: il 38 (la mancata ri­valutazione impedisce la con­servazione nel tempo del valo­re della pensione), il 36 (propor­zionalità tra pensione e retribu­zione), il combinato disposto dei questi due con l’articolo 3 (altera il principio di eguaglian­za e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazio­ne in danno della categoria dei pensionati), il 53 di universali­tà dell’imposizione e insieme i 3, 23 e 53 sulla non discrimina­zione ai fini dell’imposizione, la ragionevolezza nell’eserci­zio del potere di imposizione e la parità di prelievo a parità di imposte.Nell’ordinanza del tri­bunale di Palermo si cita anche una sentenza del 2012, in cui l’Alta Corte afferma che«l’ecce­zionalità della situazione eco­nomica » consente al legislato­re anche il ricorso a strumenti eccezionali, ma gli impone sempre di «garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali» (…)