Indagini finanziarie, difesa ad armi impari

Pubblicato il 13 Giugno 2011 - 20:29 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Aumentano i controlli fiscali sui conti correnti, negli ultimi due anni sono cresciuti del 34,2%: il Fisco in sostanza controlla le spese dei cittadini, confronta con quanto dichiarato e se tutto corrisponde nessun problema. Già, ma secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, chi riceve un controllo del Fisco non dispone di armi “pari”, soprattutto se al vaglio ci sono prelievi di denaro contante: spesso capita che le Fiamme gialle chiedano giustificazioni che il correntista non è in grado di fornire.

Scrive il Sole: “In base all’articolo 32 del Dpr 600/73, ai fini delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi relativi ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati durante le indagini finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione dell’imponibile o che non hanno rilevanza. Allo stesso modo, anche i prelievi o gli importi riscossi nell’ambito degli stessi rapporti o operazioni vengono considerati come ricavi o compensi e utilizzati in sede di rettifica, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili. In sostanza (come chiarito dalla circolare 32/E del 2006 dell’Agenzia), l’onere probatorio si ritiene assolto: e per i versamenti, se si dimostra l’avvenuta considerazione ai fini della determinazione del reddito o che si trattava di somme non tassabili; r per i prelievi, se il contribuente indica il beneficiario degli importi riscossi o, in alternativa, risultano dalle scritture contabili. Ai fini Iva, l’articolo 52 del Dpr 633/72 prevede, con riferimento tanto ai versamenti che ai prelievi, che sono posti a base delle rettifiche se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili“.

Inoltre, la circolare 32/E/06 chiarisce ulteriormente l’onere probatorio in capo al contribuente (paragrafo 4.4.):

– il contribuente sottoposto a controllo potrà fornire a seconda dei diversi ambiti impositivi la dimostrazione sull’irrilevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti (il riferimento è ai versamenti);

– l’indicazione dei soggetti effettivamente beneficiari dei prelievi;

– l’annotazione dei movimenti nelle scritture contabili o in dichiarazione.

Ma, spiega ancora il quotidiano economico, nonostante la circolare gli uffici del Fisco spesso non considerano risolta la questione con la semplice indicazione dei soggetti beneficiari dei prelievi: “Di norma infatti viene richiesto di documentare la giustificazione dei prelievi che, per gli importi in contanti, è pressoché impossibile, soprattutto poi a distanza di tempo“.