ROMA – Banche, Etruria, rimborsi: arrivano le nuove regole con il prossimo Consiglio dei ministri (mercoledì 9 febbraio). Giovanni Negri sul Sole 24 Ore spiega nel dettaglio le regole per i rimborsi:
Gli scogli più impervi, che avevano riguardato i criteri di accertamento in sede arbitrale delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, trasparenza e correttezza imposti dal Tuf, sarebbero stati superati nelle ultime ore.
La bozza sul punto mette così in campo 8 indici presuntivi e 9 elementi di valutazione rilevanti. Con un massimo di rimborso possibile fissato al momento in 100mila euro; tetto determinato per una ragione di coerenza del sistema: a 100mila euro è fissato infatti il limite di garanzia dei depositi assicurato dal Fondo interbancario (tra l’altro in Consiglio dei ministri sbarcherà anche il decreto legislativo che rivede modalità e consistenza del finanziamento del consorzio Salvabanche che aderisce al Fondo e termini e procedure di rimborso).
Quanto a indici presuntivi ed elementi di valutazione, tenuto conto che l’Anac dovrà definire delle linee guida per rendere omogenea l’attività interpretativa da parte dei collegi arbitrali, va sottolineato l’ampio spettro di casi previsti. Con diversa forza rispetto ai margini di manovra degli arbitri della Camera Anac: in cima alla lista, tanto da escludere qualsiasi possibilità di prova contraria, c’è la mancanza del contratto scritto con oggetto la prestazione dei servizi e delle attività d’investimento o, sullo stesso piano, il mancato adeguamento del contratto alle modifiche normative intervenute nel frattempo.
A fare da spartiacque in termini di rafforzamento degli obblighi informativi c’è poi la disciplina attuativa della direttiva Mifid, entrata in vigore il 2 novembre 2007. Così, precisa la bozza di decreto, per le operazioni di investimento anteriori al 2 novembre 2007, a rilevare sarà la mancanza di preventiva informativa scritta all’investitore in relazione alla natura ed estensione della situazione di conflitto di interessi connessa all’operazione, ovvero la mancanza della specifica autorizzazione scritta del investitore rilasciata alla Banca per l’effettuazione dell’operazione in conflitto; per le operazioni effettuate a partire dal 2 novembre 2007, invece peserà la mancanza di adeguata informativa all’investitore in relazione alla natura ed estensione della situazione di conflitto di interessi legata all’operazione.
Tra le presunzioni poi per “scremare” la platea degli aventi diritti al rimborso c’è la mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa sulla natura dei servizi e attività di investimento prestati, e sulle specifiche caratteristiche delle obbligazioni subordinate oggetto di investimento e ai rischi connessi. Inserito poi uno degli elementi più gettonati nel contenzioso tra intermediari e risparmiatori e cioè l’attribuzione da parte della banca di una qualifica di investitore professionale senza che ne ricorressero le condizioni.
Tra gli elementi da valutare e non più tra le presunzioni, il panel messo a punto dai tecnici del Mef vede l’attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della Banca agli strumenti finanziari di propria emissione, o emessi dal gruppo di appartenenza, di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo; l’adozione di procedure per la profilatura degli investitori strutturate in modo da orientare la classificazione dei verso i profili più elevati; la presenza di misure di incentivazione del personale della Banca aventi ad oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione.
Molto ha fatto discutere ed è anche sotto l’occhio della magistratura l’adozione di prassi commerciali poco trasparenti, aspetto che trova eco anche nella bozza di decreto, là dove si fa riferimento all’adozione di politiche o prassi commerciali volte alla distribuzione preferenziale degli strumenti finanziari subordinati di propria emissione. a stipulazione di contratti di finanziamento, comunque denominati, con la medesima Banca o con società del Gruppo, contestualmente all’operazione di investimento.
Peseranno anche la concentrazione superiore al 20% dell’investimento in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca rispetto al patrimonio complessivo, rappresentato dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari, detenuto per conto dell’investitore alla data di conclusione dell’operazione nel caso in cui il profilo dell’investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie basse o medio-basse, ovvero a categorie equivalenti; al 30% per le categorie medie o medio alte.